Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OSCA

Lettera c: in caso di misure organizzative, la Confederazione partecipa a provvedimenti tecnici stabiliti a livello locale per interventi di emergenza. La necessità di tali provvedimenti deve risultare dalla pianificazione d’intervento. Non sono compresi materiali o attrezzature generici delle forze d’intervento. La Confederazione partecipa ai costi di allestimento delle pianificazioni d’intervento. La Confederazione contribuisce anche a finanziare l’allestimento e la manutenzione dei dispositivi di allarme, che di norma fanno parte di un progetto di protezione contro le piene. Al fine di valorizzare gli strumenti forniti dal progetto di perfezionamento del sistema di allerta e di allarme della popolazione in caso di pericoli naturali in Svizzera, la Confederazione sostiene il coinvolgimento di consulenti locali specializzati in pericoli naturali negli stati maggiori di condotta (v. anche il commento relativo all’art. 6). Per poter svolgere il loro compito, i consulenti vengono formati dai Cantoni. La Confederazione elabora il materiale didattico in tedesco e francese e lo mette a disposizione dei Cantoni, finanziando il periodo di formazione dei consulenti, l’adattamento del materiale al contesto locale e i costi per l’organizzazione dei corsi. Se i Cantoni organizzano corsi per organi di condotta e forze d’intervento, vengono finanziate solo spese come l’affitto dei locali o gli onorari dei relatori.

La lettera d corrisponde alla disposizione di legge (art. 6 cpv. 3 lett. d LSCA). La manutenzione non è più solo periodica bensì regolare. L’aggiunta di «smantellamento» di opere e impianti di protezione si riferisce alla possibilità di rimuovere opere di sistemazione idraulica o di abbandonarle deliberatamente. È previsto l’indennizzo di eventuali spese.

Lettera e: danno diritto a indennità anche le attività di manutenzione necessarie in aggiunta alla conservazione delle opere di protezione. Tra queste figura la stabilizzazione delle scarpate di sponda con piante per prevenirne l’erosione. I boschetti rivieraschi vengono tagliati in modo da non ostacolare il deflusso o garantire la stabilizzazione delle sponde. I profili di deflusso e i volumi di ritenzione delle piene, come le camere di ritenuta, vengono svuotati in caso di sedimentazione, reimmettendo per quanto possibile il materiale solido di fondo nelle acque.

Lettera f: le aree di ritenzione aventi diritto a indennità fanno parte di una combinazione ottimale di misure e si basano su un accordo con i proprietari dei terreni. Se in queste aree si verificano danni causati da una piena, la Confederazione contribuisce a indennizzare i mancati ricavi (sulla base di una stima dei danni) nonché a coprire i costi per lavori di sgombero, ripristino delle condizioni originarie e sostituzione di colture agricole.

Lettera g: l’abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione nell’ambito della gestione delle piene può causare mancati ricavi nella produzione di energia, in particolare se tale abbassamento preventivo non viene compensato dall’evento. È previsto l’indennizzo di tali mancati ricavi. Oltre alle perdite di energia e acqua dovute all’abbassamento preventivo legato a determinati eventi o all’utilizzo permanentemente condiviso di bacini di accumulazione, possono verificarsi anche altre forme di mancati ricavi sui mercati. Si possono immaginare, ad esempio, casi in cui i gestori di bacini di accumulazione si trovino limitati nella possibilità di offrire prestazioni di servizio relative al sistema. I mancati ricavi di questo tipo sono indennizzati di conseguenza.

Lettera h: la gestione dei pericoli di piena e dei rischi richiede tutta una serie di basi e misure che possono essere indennizzate ai sensi della lettera h se non rientrano nelle fattispecie di cui alle lettere a–g ma sono comunque necessarie per l’attuazione della gestione integrale del rischio e producono un effetto ottimale.

Ai fini della delimitazione delle indennità, nel capoverso 2 sono indicate le misure per le quali la Confederazione non accorda indennità.

Le lettere a-b corrispondono al diritto vigente (art. 2 cpv. 5 lett. a-b precedente OSCA).

La lettera c indica che le «misure pianificatorie» vere e proprie (titolo secondo della legge sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700]) non vengono indennizzate. Con ciò s’intendono procedure come le modifiche dei piani direttori e di utilizzazione, in cui, ad esempio, le basi dei pericoli e dei rischi vengono trasferite agli strumenti di pianificazione del territorio nonché consultate e approvate (v. anche il commento relativo all’art. 5 OSCA).