Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OSCA

sponde ripide e piane non edificate, radici che sporgono dall’acqua, legno vecchio o morto. Considerata la loro importanza ecologica, questi ultimi elementi devono essere generalmente conservati e favoriti. In caso di conflitti di obiettivi con la protezione contro le piene, si applica l’articolo 8 OSCA (mantenimento della capacità di deflusso mediante il taglio di boschetti rivieraschi).

Capoverso 2: le temperature medie annue dei corsi d’acqua svizzeri sono già sensibilmente aumentate negli ultimi decenni e si presume che continueranno ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici. Sono in particolare le specie che necessitano di acqua fredda a essere minacciate da questo riscaldamento. Occorre quindi adottare misure adeguate per contrastare tale riscaldamento. Poiché la vegetazione riparia ha un effetto di raffreddamento, bisogna favorire l’ombreggiamento naturale, soprattutto sul lato sud di specchi e corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni. Le acque e la loro vegetazione svolgono inoltre un’importante funzione di corridoi per le specie che devono spostarsi nello spazio a causa dei cambiamenti climatici.

5.1.3 Art. 58 Costi imputabili

L’articolo si fonda sulla disposizione vigente dell’OPAc. Disciplina i costi imputabili e non imputabili per gli impianti per le acque di scarico (art. 52 e 52a OPAc) e le misure di rivitalizzazione (art. 54b OPAc). I due progetti sono indicati separatamente. Ora vengono menzionati singolarmente rispettivamente elencati i costi imputabili per gli impianti per le acque di scarico e le rivitalizzazioni, migliorando la precisione della disposizione.

I capoversi 4 e 5 relativi alle misure di rivitalizzazione riprendono le formulazioni dell’articolo 11 OSCA, ma, a differenza dell’OSCA, i costi dei responsabili dei danni e la partecipazione dell’USTRA non sono menzionati, in quanto non applicabili. I valori aggiunti importanti di cui al capoverso 5 lettera c possono verificarsi se ad esempio, nell’ambito di una misura di rivitalizzazione, si eliminano vizi d’opera oppure si creano valori aggiunti, come illustrato nell’esempio seguente: nel corso di una rivitalizzazione, un ponte sul fiume viene sostituito a seguito dell’adeguamento di un profilo di deflusso. Il nuovo ponte genera per il suo proprietario un valore aggiunto rispetto al valore attuale del vecchio ponte. Tale valore aggiunto deve essere indennizzato dal proprietario. La Confederazione partecipa unicamente ai costi per il valore attuale del vecchio ponte e per gli adeguamenti necessari. A seconda della loro portata e della progettazione, anche le strutture per uso ricreativo possono rappresentare un notevole valore aggiunto.

5.2 Ordinanza sulle foreste (OFo)

5.2.1 Capitolo 3: Protezione da catastrofi naturali

I tre articoli 15, 16 e 17 OFo relativi alla protezione dalle catastrofi naturali sono ora articolati nell’articolo 15 relativo ai principi di gestione dei rischi, nell’articolo 16 relativo ai documenti di base e in tre articoli sulle misure di protezione (art. 17, 17a, 17b). In questo modo si armonizzano i contenuti con i principi della gestione integrale dei rischi e con i compiti previsti dall’OSCA. L’OFo non prevede una definizione dei termini. Pertanto, i termini utilizzati, come «pianificazione integrale» o «procedura in funzione del rischio», sono da intendersi allo stesso modo dell’OSCA.

5.2.2 Art. 15 Gestione dei rischi legati a catastrofi naturali

Il capoverso 1 ha in gran parte lo stesso tenore dell’articolo 3 OSCA nonché lo stesso significato. Formula il mandato ai Cantoni di cui all’articolo 19 LFo di ridurre e limitare i rischi attraverso l’elaborazione delle basi necessarie e l’adozione delle relative misure. Rispetto all’articolo 3 OSCA, gli aspetti ecologici non sono menzionati esplicitamente, ma ai sensi della legislazione forestale sono comunque da prendere in considerazione secondo l’articolo 1 LFo.

Il capoverso 2 deriva dall’articolo 17 capoverso 3 della precedente OFo, in cui si esige già una pianificazione integrale. In questo capoverso viene aggiunto il coordinamento con le cerchie interessate per sottolineare l’aspetto partecipativo del processo di pianificazione. È nuova anche la menzione di combinazione ottimale delle misure e quindi del principio secondo cui tutti i tipi di misure sono esaminati allo