Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OSCA
4.3.10 Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari
4.3.11 Articoli 22 e 23
Poiché nella LSCA viene introdotta una fattispecie di aiuti finanziari per la formazione continua e per progetti di ricerca e d’informazione (art. 7), la procedura corrispondente viene integrata nell’ordinanza. Le formulazioni si basano sulla LSu e sulla direttiva sugli aiuti finanziari15.
L’articolo 22 descrive le informazioni che la domanda deve contenere. L’articolo 23 descrive le modalità con cui l’UFAM stabilisce l’importo dell’aiuto finanziario (cpv. 2). L’UFAM è libero di stabilire se versare l’aiuto finanziario in base all’onere o in modo forfettario (cpv. 3), come pure se emanare una decisione o stipulare un contratto (cpv. 4).
4.4 Capitolo 4: Vigilanza della Confederazione
Gli articoli 24-29 di questo capitolo corrispondono agli articoli 16-18a della precedente OSCA, con lievi modifiche dal punto di vista del contenuto e della forma.
4.4.1 Art. 24 Pareri relativi a misure di protezione contro le piene
Nel capoverso 1 viene stralciato l’aggettivo «edilizie», in modo che risulti chiaro che i Cantoni devono presentare un parere per tutti i tipi di misure. I Cantoni continuano a essere direttamente responsabili della pianificazione e dell’attuazione di misure che non richiedono spese particolari.
Nel capoverso 2 lettera b il termine «protezione contro le piene» è sostituito con «sicurezza contro le piene» per chiarire il concetto di rischio.
4.4.2 Art. 25 Documenti
Per i documenti di domanda necessari ai fini di un parere, l’articolo 25 rimanda all’articolo 18. In genere non è necessario presentare l’approvazione del progetto e il decreto di finanziamento per i progetti sui quali si desidera ottenere un parere, a motivo del loro stato di elaborazione (v. art. 18 cpv. 2 lett. g). Tali documenti sono quindi esclusi. Il resto della documentazione da allegare alla domanda deve essere presentato in modo conforme al livello.
4.4.3 Art. 26 Parere in merito ad altre misure
È stato aggiunto il termine «rischio di piena», a sottolineare il fatto che le misure che comportano variazioni significative del rischio richiedono un parere dell’UFAM. Sono ipotizzabili pareri su progetti che modificano l’utilizzazione (in zone minacciate) o che costituiscono una base al riguardo, come piani direttori e settoriali o procedure di approvazione dei piani.
4.4.4 Art. 27 Aiuti all’esecuzione
L’articolo corrisponde all’articolo 20 della precedente OSCA intitolato «Direttive». Gli aiuti all’esecuzione vengono pubblicati dall’UFAM in quanto autorità di vigilanza e si rivolgono alle autorità cantonali di esecuzione. Concretizzano le disposizioni del diritto federale e mirano a promuovere una prassi esecutiva uniforme.
Le lettere a-b sono formulate in termini più generali e comprendono le esigenze per la protezione contro le piene nonché l’acquisizione di dati di base. Si rinuncia a menzionare singoli prodotti. La lettera c fa riferimento ai principi e alla procedura di pianificazione integrale delle misure, mentre la lettera d fa riferimento agli aspetti finanziari tra Confederazione e Cantone.
4.4.5 Art. 28 Geoinformazione
Questo articolo corrisponde testualmente all’articolo 20a della precedente OSCA.
15 Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): Istruzioni sulla procedura di concessione della sovvenzione dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM Dal 22 gennaio 2019 11 pag.