Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OSCA
nella pianificazione del territorio, ciò significa che non si tiene conto solo del pericolo, ma anche del potenziale di danno. Gli strumenti determinanti di pianificazione del territorio che consentono di tenere conto dei rischi sono il piano direttore cantonale e il piano di utilizzazione comunale. Tra l’altro, nel piano direttore devono essere indicate misure di protezione contro i pericoli naturali12. Ciò include anche l’individuazione di principi e procedure, come i principi della pianificazione del territorio nell’ambito della gestione dei pericoli naturali13, l’organizzazione, il coordinamento e le competenze o i compiti dei Comuni. Per le zone di pericolo, il piano di utilizzazione prevede un’attuazione vincolante per i proprietari fondiari, ad esempio attraverso la delimitazione di zone di pericolo nel piano di zona e l’emanazione di prescrizioni di utilizzazione in zone di pericolo nel regolamento edilizio e di zona. Le prescrizioni contemplano il principio secondo cui occorre limitare e ridurre i rischi non solo nelle zone di pericolo elevato (aree rosse e blu nelle attuali carte dei pericoli), ma anche nelle zone di pericolo basso o residuo (aree gialle e gialle a strisce bianche nelle attuali carte dei pericoli). Altri strumenti di pianificazione del territorio in cui bisogna tenere conto dei rischi sono i piani settoriali, le linee guida e i piani di utilizzazione speciale a livello cantonale, regionale e comunale.
Le lettere a e b concretizzano la procedura.
Lettera a: nell’ambito di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione, le autorità preposte alla pianificazione del territorio e al rilascio delle autorizzazioni edilizie prevengono il più possibile l’aumento dei rischi come conseguenza di utilizzazioni nuove o più intensive, o fanno sì che l’intensità dell’utilizzazione sia ridotta al punto da portare a un livello accettabile i rischi nella zona di pericolo. Ad esempio, stabiliscono che non siano consentite utilizzazioni o solo determinati tipi, assicurandosi in particolare che edifici e impianti vengano realizzati considerando in debita misura i pericoli naturali, così da non subire danni in caso di evento. Aumento della densità edificatoria significa che le possibilità di utilizzazione, in una zona residenziale ad esempio, vengono incrementate o ampliate. Anche in questo caso occorre assicurare che l’utilizzazione prevista non comporti un rischio inaccettabile. Altri esempi di condizioni sono la costruzione rinforzata o la protezione dell’oggetto durante le trasformazioni.
Lettera b: i rischi esistenti e inaccettabili di una zona possono essere ridotti spostando edifici e impianti o cambiando di conseguenza la destinazione della zona minacciata. Ciò significa che i terreni dell’area interessata vengono assegnati a una nuova utilizzazione, il che può avvenire anche senza trasferimento, ad esempio cambiando la destinazione di aree edificabili non ancora costruite che si trovano in zone di pericolo o riducendo il livello di utilizzazione.
Secondo il capoverso 2, i Cantoni sono tenuti a individuare spazi liberi, a valutarne l’idoneità e l’efficacia e a delimitarli nella pianificazione del territorio con lo scopo di proteggerli nel lungo termine. Tali spazi liberi sono, ad esempio, aree inondate naturali o superfici di ritenzione delle piene nel paesaggio. Negli spazi liberi le piene hanno la priorità rispetto ad altre esigenze, vale a dire che in queste aree sono escluse tutte le utilizzazioni concorrenti d’incidenza territoriale, nella misura in cui non sono compatibili con la protezione contro le piene. Ad esempio, in caso di modificazioni del terreno, bisogna fare attenzione a non alterare l’efficacia di uno spazio libero. In questi spazi, inoltre, si deve evitare uno sviluppo degli insediamenti, in modo da non aumentare il rischio. I Cantoni hanno l’obbligo di delimitare spazi liberi nei piani direttori e di utilizzazione nonché di tenerne conto nelle altre attività d’incidenza territoriale.
4.2.3 Art. 6 Misure organizzative
Le misure organizzative sono attività preparatorie che vengono svolte poco prima e durante un evento per salvare vite umane e limitare l’entità dei danni (cpv. 1). Nel settore pubblico, la preparazione e la gestione di eventi sono di competenza della Protezione della popolazione.
12 Ufficio federale della pianificazione del territorio UFPT (1997): Guida alla pianificazione direttrice.
13 ARE, UFAEG, UFAFP (ed.) 2005: Raccomandazioni. La pianificazione del territorio e i pericoli naturali