Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OSCA
Lettera d: nel caso dei dispositivi di allarme, sono finanziati l’allestimento e la manutenzione, ma non l’esercizio. Le spese degli organi di condotta e delle forze d’intervento, di competenza della Protezione della popolazione, non sono cofinanziate, ad esempio l’equipaggiamento generale dei pompieri.
Lettera e: nei comprensori insediativi, l’autorità responsabile dello smaltimento delle acque urbane adotta misure per trattenere l’acqua piovana o consentirne l’infiltrazione in loco. I principi sono definiti in una direttiva emanata dall’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)14. Anche queste misure contribuiscono a ridurre i danni causati dal ruscellamento superficiale, ma non sono finanziate dal credito per la protezione contro le piene. Le misure che vanno oltre i compiti dell’autorità responsabile dello smaltimento delle acque urbane e che sono funzionali alla protezione contro le piene possono essere sovvenzionate su base proporzionale.
Lettera f: l’elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali non viene indennizzata, poiché tali strumenti fanno principalmente riferimento alla base legale cantonale.
4.3.5 Art. 11 Costi imputabili
La disposizione corrisponde all’articolo 2a della precedente OSCA. Con riferimento all’articolo 14 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1), vengono spiegati i costi imputabili nell’ambito della protezione contro le piene.
Il capoverso 1 illustra il rapporto di base tra i costi imputabili e il compito sussidiabile ai sensi dell’articolo 10, cioè il fatto che i costi imputabili devono essere effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere il compito in modo adeguato.
Il capoverso 2 riporta un elenco di costi introdotto da lettere. Al posto di «progettazione», la lettera a menziona l’elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure, intendendo con ciò i relativi onorari. La lettera b descrive la realizzazione concreta delle misure. Nel caso di misure tecniche e di ingegneria naturalistica, si tratta in primo luogo di lavori di costruzione («esecuzione»), mentre nel caso di misure organizzative si tratta, ad esempio, di costi sostenuti per l’introduzione di dispositivi di allarme («attuazione»). L’attuazione delle conoscenze sui rischi di piena nella pianificazione del territorio non è compresa in questo punto (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. c OSCA). Alla lettera c si aggiunge l’«espropriazione formale e materiale», conforme al diritto vigente e alla prassi.
Il capoverso 3 riporta i costi non imputabili, anche qui con un elenco non esaustivo introdotto da lettere. La lettera a si riferisce agli emolumenti cantonali e comunali dovuti. Le «imposte» non compaiono più, in quanto ai progetti di sistemazione dei corsi d’acqua non si applicano imposte specifiche che la Confederazione dovrebbe escludere. Le lettere b-c precisano la formulazione finora adottata. La lettera b menziona i responsabili dei danni: se questi hanno realizzato misure che pregiudicano la protezione contro le piene e se lo smantellamento della misura è impossibile o sproporzionato, i responsabili dei danni devono partecipare ai costi per ripristinare la protezione. I valori aggiunti importanti di cui alla lettera c possono verificarsi se ad esempio, nell’ambito di una misura di protezione contro le piene, si eliminano vizi d’opera oppure si generano sinergie di progetto o incrementi di valore. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) si assume una parte dei costi delle misure qualora queste migliorino la protezione sulle strade nazionali. Questa parte di costi non è imputabile (lett. d).
4.3.6 Sezione 3: Forma giuridica dei sussidi federali
4.3.7 Art. 12 Concessione delle indennità
La disposizione corrisponde all’articolo 2 della precedente OSCA. Singoli aspetti sono stati leggermente aggiornati o adattati sul piano formale. Le indennità relative a basi e misure sono indicate separatamente nei capoversi 1 e 2. Con il termine «misure» si intendono tutte le misure di protezione contro le piene, così come specificate nell’articolo 3 LSCA. Alla lettera a il «potenziale di pericolo e di danno» è sostituito con il termine equivalente «rischio di piena». Alla lettera b viene aggiunto il termine «efficacia» delle
14 VSA, 2019: Direttiva VSA «Gestione delle acque di scarico in tempo di pioggia».