Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OSCA

mantenere permanentemente liberi bacini di accumulazione. Le misure tecniche devono essere realizzate e mantenute in modo da preservare la loro funzionalità il più a lungo possibile.

Il capoverso 2 descrive un aspetto importante di cui tenere conto nella pianificazione e nella realizzazione di misure tecniche, ossia la solidità delle costruzioni. Le costruzioni sono progettate in funzione di un evento specifico (probabilità e intensità del processo di pericolo) e hanno un comportamento solido quando il sovraccarico delle opere di protezione non causa cedimenti incontrollati con brusco aumento dei danni e l’efficacia prevista viene mantenuta. Se non si riesce a ottenere tale comportamento solido, potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure e tollerare i rischi residui. Inoltre, il capoverso 2 obbliga i Cantoni a verificare il comportamento di opere e impianti di protezione esistenti in caso di carico estremo (sovraccarico), prendendo in considerazione diversi scenari, processi di transizione, processi a catena ed eventi combinati. I Cantoni devono anche verificare la sicurezza del sistema, ossia esaminare dove si trova il limite di efficacia del piano di protezione, vale a dire della combinazione delle varie misure. In base alla verifica e alla valutazione delle costruzioni e della loro funzionalità, si determina la necessità di intervento e si apportano le modifiche necessarie per garantire un comportamento solido.

Capoverso 3: le misure tecniche devono essere progettate in modo che siano più prossime possibile allo stato naturale, utilizzando materiali da costruzione naturali e sfruttando l’effetto protettivo della vegetazione attraverso una selezione e una disposizione ottimali, ad esempio pennelli vegetabili, protezione dall’erosione attraverso i pascoli ecc. Ciò contribuisce a conservare o ripristinare le funzioni naturali, come pure ad armonizzare le costruzioni con il paesaggio.

Secondo il capoverso 4 i Cantoni sono tenuti a definire aree di ritenzione aventi diritto a indennità, ossia aree in cui le piene vengono consapevolmente convogliate e fatte defluire a seguito dell’adozione di opportune misure tecniche. Il presupposto delle aree di ritenzione aventi diritto a indennità consiste quindi nel fatto che tali aree vengono caricate con maggiore frequenza o intensità allo scopo di proteggere altre zone e sono realizzate nell’ambito di un progetto. La Confederazione partecipa alla compensazione dei danni insorti in queste aree (art. 6 cpv. 3 lett. e LSCA in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 1 lett. f OSCA). Dal punto di vista della pianificazione del territorio, le aree di ritenzione devono essere delimitate come spazi liberi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.

4.2.5 Art. 8 Manutenzione delle acque

La manutenzione delle acque è una misura importante per garantire l’attuale protezione contro le piene. La disposizione è ripresa dall’articolo 23 della precedente OSCA, precisandone la formulazione.

In virtù del mandato di mantenere adeguatamente le opere e gli impianti di protezione, i Cantoni devono determinare anche le competenze e gli obblighi di manutenzione. Si tratta di un aspetto importante nella gestione delle opere di protezione, basato sulle informazioni del relativo catasto (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. cd OSCA) e sulla valutazione della funzionalità delle costruzioni (art. 7 cpv. 2 OSCA).

La lettera a designa gli interventi di manutenzione delle acque che si rendono necessari, a cadenza regolare o dopo eventi dannosi, per conservare la capacità di deflusso ed eventualmente limitare la dinamica delle acque, ad esempio: mantenere liberi i profili di piena e le camere di ritenuta, tagliare regolarmente la vegetazione riparia in modo mirato e per tappe per conservare la capacità di deflusso, stabilizzare il fondo o le scarpate di sponda, laddove necessario.

La lettera b menziona il secondo aspetto della manutenzione di opere e impianti di protezione, ad esempio la riparazione delle opere di protezione danneggiate. Questi lavori mirano a prolungare la durata di vita di opere e impianti di protezione come pure a garantirne la funzionalità.

Le esigenze ecologiche per la manutenzione sono definite nell’articolo 37 LPAc e precisate nell’articolo 41cquaterOPAc.