Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OSCA
Le singole misure sono elencate nelle lettere a-d. Nella precedente OSCA sono indicati solo i «sistemi d’allarme» (art. 24), le «pianificazioni d’emergenza» (lett. c) e le «stazioni di misurazione» (lett. f) all’articolo «Studi di base dei Cantoni» (art. 27). Questi elementi vengono ampliati con una nuova terminologia e integrati con attività aggiuntive. A titolo di ulteriore misura di natura organizzativa, nel capoverso 2 viene aggiunta la possibilità di ritenzione dei bacini di accumulazione.
Lettera a: gli interventi possono avere esito positivo solo se oggetto di una pianificazione e di una preparazione preventive, cui seguono appropriate esercitazioni. I piani d’intervento (precedentemente denominati pianificazioni d’emergenza) sono uno strumento importante che descrive le attività degli organi di condotta e delle forze d’intervento prima e durante un evento. Vi rientrano l’osservazione, l’informazione, l’allerta, l’allarme, la chiusura delle strade, l’approntamento di misure di protezione mobili o l’evacuazione di edifici e zone nonché l’assistenza alle persone coinvolte. I servizi cantonali specializzati elaborano i piani d’intervento insieme ai partner della Protezione della popolazione.
Lettera b: i Cantoni provvedono affinché le organizzazioni civili di condotta e d’intervento dispongano delle conoscenze necessarie sui pericoli naturali per prepararsi e gestire gli eventi di piena. A tal fine formano consulenti locali specializzati in pericoli naturali e li integrano nelle loro organizzazioni di condotta. Questi consulenti locali conoscono le informazioni disponibili, come la Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (GIN). Grazie alla loro buona conoscenza delle condizioni locali, possono integrare queste informazioni con le proprie osservazioni e valutarle nel contesto locale. In questo modo contribuiscono ad assicurare che le previsioni e le allerte arrivino tempestivamente agli organi di condotta e alle forze d’intervento, che vengano comprese nonché integrate nelle decisioni.
La lettera c è ripresa dall’articolo 24 della precedente OSCA, sostituendo il termine «sistemi d’allarme» con «dispositivi di allarme», in un’ottica di coerenza con la terminologia LSCA. Si tratta di sistemi di misurazione e preallerta, in cui rientrano anche le stazioni di misurazione necessarie per la protezione contro le piene (art. 27 lett. f precedente OSCA).
La lettera d menziona provvedimenti tecnici quali panconi mobili o dispositivi di sollevamento di ponti, i quali vengono impiegati per la gestione degli eventi. Tali provvedimenti vengono realizzati per supportare le forze d’intervento, in modo che con le loro risorse limitate possano contenere i danni in funzione del rischio.
Il capoverso 2 menziona un’ulteriore misura di natura organizzativa che contribuisce a ridurre il pericolo di piena nella zona a valle dei bacini di accumulazione. Con l’abbassamento preventivo del bacino di accumulazione, permanente o prima di uno specifico evento, è possibile utilizzare questo volume di accumulazione per ridurre il picco di portata. L’analisi dell’evento di piena dell’agosto 2005 mostra i vantaggi di questa procedura per la protezione contro le piene. In alcuni casi l’utilizzo condiviso di un bacino di accumulazione può rivelarsi una misura conveniente in termini di costi. Tuttavia, se l’evento previsto non si verifica, l’abbassamento preventivo può anche causare mancati ricavi nella produzione di energia, compensati secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera g OSCA. Se però si considerano gli effetti di tale utilizzazione sulla produzione idroelettrica per un periodo di tempo più lungo, si stima che tali mancati ricavi siano bassi. Anche la gestione dei bacini di accumulazione qui descritta deve essere integrata in una combinazione ottimale di misure, garantendo in ogni caso la sicurezza degli impianti di accumulazione secondo i requisiti previsti dalla legislazione in materia.
4.2.4 Art. 7 Misure tecniche e di ingegneria naturalistica e aree di ritenzione
È stato introdotto un nuovo articolo per descrivere le misure tecniche e di ingegneria naturalistica con un grado di dettaglio analogo alle altre misure. In termini di contenuto, tuttavia, l’articolo riflette la prassi corrente. Il nuovo compito riguarda la verifica della sicurezza del sistema cui devono essere sottoposte le costruzioni esistenti.
Il capoverso 1 descrive l’efficacia e la funzione delle misure tecniche. Le opere e gli impianti di protezione devono trattenere il più possibile le piene in apposite superfici. Dove necessario, le piene vengono incanalate attraverso comprensori insediativi o deviate in spazi appositamente previsti. A questo scopo si possono utilizzare anche terrapieni esistenti, modificazioni del terreno o strade ribassate, oppure