Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OSCA

4.5 Capitolo 5: Esecuzione

4.5.1 Sezione 1: Esecuzione da parte della Confederazione

4.5.2 Art. 29 Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione

La disposizione si fonda sull’articolo 26 della precedente OSCA, riprendendone ampiamente il contenuto. Le basi elaborate dall’UFAM vengono adeguate all’uso linguistico attuale. I servizi in ambito idrologico sono ora menzionati nel capoverso 2, anziché in una lettera.

La misurazione dei corsi d’acqua è indicata nella lettera b. A differenza del mandato ai Cantoni, la Confederazione misura solo i corsi d’acqua di interesse nazionale. Gli altri corsi d’acqua devono essere misurati dai Cantoni secondo necessità.

La lettera f è stata introdotta ex novo: con il termine «panoramiche» si intende in primo luogo la panoramica nazionale dei rischi, assemblata a partire dalle panoramiche cantonali dei rischi e dalle informazioni provenienti da altri organi nazionali portatori di rischi. Sono tuttavia ipotizzabili anche altri prodotti, ad esempio riferiti a determinate basi o misure.

4.5.3 Sezione 2: Esecuzione da parte dei Cantoni

4.5.4 Art. 30 Esecuzione da parte dei Cantoni

L’articolo riassume le disposizioni esistenti: le disposizioni esecutive nel capoverso 1 (art. 25 precedente OSCA), l’efficacia delle misure nel capoverso 2 (art. 22 precedente OSCA) e le misure di manutenzione nel capoverso 3 (art. 23 precedente OSCA). Nel capoverso 2 viene integrato il mandato di base ai Cantoni, consistente anche nell’elaborazione delle basi e nell’adozione delle misure.

4.6 Capitolo 6: Disposizioni finali

4.6.1 Art. 31 Abrogazione del diritto vigente

Questo articolo stabilisce l’abrogazione dell’ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d’acqua.

4.6.2 Art. 32 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.

4.6.3 Art. 33 Termini per gli studi di base dei Cantoni

I Cantoni devono presentare all’UFAM le loro prime panoramiche dei rischi e pianificazioni globali entro il 1° dicembre 2030.