Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OSCA
4.1.3 Art. 3 Gestione dei pericoli di piena e dei rischi
Questa disposizione precisa il mandato di esecuzione cantonale dell’articolo 2 LSCA. Si stabilisce la correlazione tra la protezione di persone e beni materiali importanti contro i pericoli di piena e la GIR.
Per raggiungere e mantenere l’obiettivo di ridurre i rischi di piena a un livello accettabile, è richiesto l’impegno di vari uffici in un Cantone. I pericoli e i rischi devono essere rilevati per valutarne la sostenibilità e determinare la necessità di intervento. Le misure per la riduzione dei rischi e la loro limitazione nel lungo termine devono essere pianificate e attuate su queste basi. Grazie a questa gestione in funzione del rischio, è possibile garantire una protezione a lungo termine. Le descrizioni che seguono approfondiscono questo tipo di approccio ai pericoli di piena.
Le basi necessarie per riconoscere i rischi di piena devono includere diversi aspetti e argomenti (cfr. anche art. 4 OSCA). Il rischio consiste nella probabilità che un evento di pericolo si verifichi e provochi eventuali danni. L’entità dei danni dipende dal numero di persone e dai beni materiali coinvolti nell’evento in questione (esposizione), come pure dalla loro sensibilità ai danni (vulnerabilità). I beni a rischio possono essere di vario tipo, ad esempio edifici e infrastrutture di notevole importanza economica. Per le basi, quindi, è necessario raccogliere informazioni relative al verificarsi di eventi di piena, ad altri pericoli che influenzano il corso degli eventi (ad es. processi a catena o eventi combinati), all’efficacia delle misure esistenti e all’utilizzazione attuale. Una panoramica concreta delle basi da elaborare è contenuta nell’articolo 4 OSCA. Solo così è possibile individuare la necessità di intervento per ridurre i rischi di piena a un livello accettabile e assegnare le responsabilità di pianificazione e attuazione delle misure.
Il livello di rischio accettabile non è un valore fisso, ma deve essere negoziato tra i responsabili della protezione e le persone interessate. I Cantoni garantiscono una protezione adeguata contro i pericoli di piena con un onere ragionevole, combinando in modo ottimale misure di pianificazione del territorio nonché misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica, e gestendo così i rischi (cfr. anche art. 5-8 OSCA). Sulla base di una pianificazione integrale e di una procedura in funzione del rischio, le misure attuate riducono i rischi esistenti e limitano l’insorgere di nuovi rischi. L’interazione delle misure deve quindi essere ottimizzata sia in fase di pianificazione sia nel lungo termine. Tuttavia, poiché non vi è sicurezza assoluta, occorre tollerare il rischio residuo, vale a dire che le persone coinvolte devono rispondere direttamente dei danni e che questi devono essere assunti in solido dalle assicurazioni fabbricati.
Nell’ambito del loro mandato di esecuzione, i Cantoni monitorano e tengono conto delle condizioni variabili derivanti dai cambiamenti climatici (cfr. anche art. 8 legge federale del 30 settembre 20229 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica) nonché dallo sviluppo degli insediamenti e delle infrastrutture.
Nel pianificare e attuare le misure di sistemazione dei corsi d’acqua, occorre prestare particolare attenzione agli aspetti ecologici, poiché le acque costituiscono importanti spazi ecologici nonché elementi centrali di interconnessione. Pertanto, in caso di interventi, bisogna mantenere o ripristinare le funzioni naturali. Occorre inoltre favorire il più possibile la dinamica naturale delle acque, valorizzare il paesaggio e consentire l’interconnessione degli habitat.
4.2 Capitolo 2: Acquisizione di dati di base e misure
4.2.1 Art. 4 Acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni e designazione delle zone di pericolo
L’articolo descrive le basi che i Cantoni devono elaborare per gestire i pericoli di piena in funzione del rischio. Si fonda in gran parte sull’articolo 27 della precedente OSCA. Nel capoverso 1 si è leggermente modificato l’ordine delle attività, si sono adeguati i termini e riassegnati singoli compiti. I Cantoni hanno ora l’obbligo di allestire panoramiche dei rischi e pianificazioni globali. Le pianificazioni di emergenza
9 FF 2022 2403