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Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 24 pagine
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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione «%ASFF_YYYY_ID»
17. Legge del 4 ottobre 199156 sui PF
Art. 36a cpv. 1, primo periodo
1Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema d’in- formazione concernente il personale nel quale possono essere trattati anche dati degni di particolare protezione.
Art. 36b cpv. 1 e cpv. 5, secondo periodo
1Ogni PF dispone di un sistema d’informazione per la gestione dei dati dei candidati, degli studenti, dei dottorandi e degli uditori nel quale possono essere trattati anche dati degni di particolare protezione.
5I dati degni di particolare protezione possono essere comunicati mediante procedura di richiamo unicamente ai servizi competenti per la gestione degli studi in seno a ogni PF.
Art. 36c
1Nell’ambito di progetti di ricerca i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, se necessario per il progetto di ricerca.
2Garantiscono l’osservanza degli articoli 57qbis–57x della legge del 21 marzo 199757 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202058 sulla protezione dei dati (LPD).
Art. 36f
1Per lo sviluppo, l’impiego e la valutazione di metodi d’insegnamento che fanno uso di tecnologie dell’informazione, i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati per- sonali, inclusi dati degni di particolare protezione.
2Garantiscono l’osservanza degli articoli 57qbis–57x LOGA59 e delle disposizioni della LPD60
56 RS 414.110
57 RS 172.010
58RS 235.1
59 RS 172.010
60 RS 235.1