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Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 24 pagine
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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione «%ASFF_YYYY_ID»
c. il trattamento è necessario per proteggere la vita o l’integrità fisica di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona giuridica interessata entro un termine ragionevole.
Art. 57rbisTrattamento automatizzato di dati nell’ambito di sistemi pilota
1Il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:
a. i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale già in vigore;
b. sono prese misure sufficienti per ridurre al minimo l’ingerenza nei diritti fon- damentali della persona giuridica interessata; e
c. per l’attuazione pratica del trattamento è imprescindibile una fase sperimen- tale prima dell’entrata in vigore della legge formale, in particolare per ragioni tecniche.
2Un sistema pilota è imprescindibile se è adempiuta una delle seguenti condizioni:
a. l’adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche di cui devono dapprima essere valutati gli effetti;
b. l’adempimento di un compito richiede importanti misure organizzative o tec- niche la cui efficacia deve dapprima essere esaminata, in particolare in caso di collaborazione tra organi della Confederazione e dei Cantoni;
c. l’adempimento di un compito richiede che i dati concernenti persone giuridi- che siano accessibili mediante procedura di richiamo.
3Il Consiglio federale disciplina il trattamento di dati automatizzato in un’ordinanza.
4L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio fe- derale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.
5Il trattamento automatizzato di dati personali deve in ogni caso essere interrotto se entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota non è entrata in vigore una legge in senso formale che prevede la pertinente base legale.
Art. 57s cpv. 1, 3, frase introduttiva, lett. bbise bter, 4, frase introduttiva, 5 primo
periodo nonché 6 lett. a e b
1Gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se sussiste una base legale.
3In deroga ai capoversi 1 e 2, gli organi federali possono, in singoli casi, comunicare dati concernenti persone giuridiche se una delle seguenti condizioni è adempiuta:
bbis. la comunicazione dei dati è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona giuridica inte- ressata entro un termine ragionevole;