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Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 24 pagine

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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione «%ASFF_YYYY_ID»

bter. la persona giuridica interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione; o

4Nel quadro dell’informazione del pubblico, gli organi federali possono inoltre co- municare dati concernenti persone giuridiche d’ufficio o in virtù della legge del 17 di- cembre 20045 sulla trasparenza (LTras) se:

5Concerne soltanto il testo tedesco

6Gli organi federali rifiutano la comunicazione, la limitano o la vincolano a oneri, se lo esige:

a. concerne soltanto il testo francese

b. concerne soltanto il testo francese

Art. 57sbisRapporto con la protezione dei dati concernenti persone giuridiche in

atti normativi speciali

1Se un atto normativo speciale contiene disposizioni relative alla protezione dei dati personali ma non sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche, le disposi- zioni relative alla protezione dei dati personali si applicano anche ai dati concernenti persone giuridiche.

2Le disposizioni del diritto speciale non si applicano ai dati concernenti persone giu- ridiche se:

a. riguardano la protezione dei dati adeguata per la comunicazione dei dati all’estero; o

b. la vigilanza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della traspa- renza.

3Il Consiglio federale disciplina l’applicabilità delle disposizioni relative alla sicu- rezza dei dati personali ai dati concernenti persone giuridiche.

Art. 57sterTrattamento da parte di un responsabile

1Il trattamento di dati concernenti persone giuridiche può essere affidato a un respon- sabile del trattamento per contratto o per legge se:

a. questi effettua soltanto i trattamenti che l’organo federale titolare del tratta- mento avrebbe il diritto di effettuare; e

b. nessun obbligo legale o contrattuale di serbare il segreto lo vieta.

2Il responsabile del trattamento può affidare il trattamento a un terzo soltanto previa autorizzazione dell’organo federale titolare del trattamento

3Il responsabile del trattamento può far valere gli stessi motivi giustificativi dell’or- gano federale titolare del trattamento.

5 RS 152.3