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Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 24 pagine
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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione «%ASFF_YYYY_ID»
a. la persona giuridica interessata contesta l’esattezza dei dati ma né la loro esat- tezza né la loro inesattezza possono essere accertate;
b. lo esigono interessi preponderanti di terzi;
c. lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
d. la cancellazione o la distruzione dei dati rischia di compromettere un’inda- gine, un’istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.
4Se non possono essere accertate né l’esattezza né l’inesattezza dei dati, l’organo fe- derale aggiunge agli stessi una menzione che ne indica il carattere contestato.
5La rettifica, cancellazione o distruzione di dati non può essere chiesta in riferimento a fondi di biblioteche, istituti d’insegnamento, musei, archivi accessibili al pubblico e altre istituzioni pubbliche della memoria collettiva. La persona giuridica che rende verosimile un interesse preponderante può chiedere che l’istituzione limiti l’accesso ai dati contestati. I capoversi 3 e 4 non sono applicabili.
6La procedura è retta dalla PA7. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 PA non sono applicabili.
Art. 57w Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che
contengono dati concernenti persone giuridiche
Se è in corso una procedura ai sensi della LTras8 concernente l’accesso a documenti ufficiali che contengono dati concernenti persone giuridiche, la persona giuridica in- teressata può, in tale procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell’arti- colo 57v in riferimento ai documenti oggetto della procedura di accesso.
Art. 57x Rapporto con il diritto procedurale federale
1La protezione dei dati concernenti persone giuridiche nel quadro delle procedure è disciplinata dal diritto procedurale federale. Si applica l’articolo 57sbis. Alle procedure amministrative di prima istanza si applicano gli articoli 57qbis–57w.
2L’accesso ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato e i diritti delle per- sone interessate sono disciplinati dalla legislazione speciale del diritto federale.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.