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Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 24 pagine
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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione «%ASFF_YYYY_ID»
formazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:
3Per quanto la presente legge non contenga norme sulla protezione dei dati, sono ap- plicabili gli articoli 57qbis–57x della legge del 21 marzo 199772 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e la legge federale del 25 settembre 202073 sulla protezione dei dati (LPD).
Art. 2a cpv. 1 lett. b e c
1Gli organi responsabili secondo la presente legge possono trattare, a fini di controllo, i dati biometrici delle persone autorizzate ad accedere:
b. ai sistemi d’informazione per mezzo dei quali sono trattati dati degni di parti- colare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE;
c. alle infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo delle quali sono trattati dati degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE.
Art. 6 lett. b
Nell’ambito della cooperazione con autorità e comandi militari di altri Paesi nonché con organizzazioni internazionali, le autorità e i comandi militari competenti sono au- torizzati a trattare dati e in particolare a comunicarli mediante procedura di richiamo, se ciò:
b. è previsto dalle disposizioni d’esecuzione emanate dal Consiglio federale relative alla presente legge o da un trattato internazionale concluso dal Consiglio fe- derale, sempre che né secondo la LOGA74 né secondo la LPD75 per il trattamento di tali dati sia necessaria una base legale figurante in una legge in senso formale
Art. 186 cpv. 1 lett. b e cpv. 3
1Per ogni sistema d’informazione il Consiglio federale emana le disposizioni neces- sarie riguardo:
b. ai dati trattati che non sono degni di particolare protezione;
3Nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul trattamento transfrontaliero di dati, sempre che secondo la LOGA76 e la LPD77 non sia necessaria una base legale figurante in una legge in senso formale.
72 RS 172.010
73RS 235.1
74 RS 172.010
75RS 235.1
76 RS 172.010
77 RS 235.1