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Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 24 pagine

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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 70 cpv. 2

2Nel sistema d’informazione possono essere trattati dati degni di particolare prote- zione secondo gli articoli 57qbisLOGA17 e 5 lettera c LPD18, sempre che sia neces- sario per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

Art. 75 cpv. 4

4 In caso di indizi concreti di usurpazione d’identità o di utilizzazione non autorizzata di elementi di indirizzo, le persone interessate devono essere informate. È fatto salvo l’articolo 20 LPD19. Questa riserva si applica per analogia alle persone giuridiche.

4. Legge federale del 20 giugno 200320 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 4 cpv. 2

2Nel sistema d’informazione possono essere trattati dati degni di particolare prote- zione giusta l’articolo 57qbisdella legge del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e l’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202022 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 della presente legge.

Art. 6

1Le richieste d’accesso ai dati personali (art. 57t LOGA23 e 25 LPD24) e di rettifica (art. 57v cpv. 2 lett. a LOGA e 41 cpv. 2 lett. a LPD) vanno indirizzate alla SEM.

2I ricorsi sono retti dagli articoli 57v LOGA o 41 LPD; vanno indirizzati alla SEM.

Art. 7 cpv. 2

2Si accerta dell’esattezza dei dati personali da essa trattati.

17 RS 172.010

18RS 235.1

19RS 235.1

20RS 142.51

21 RS 172.010

22RS 235.1

23 RS 172.010

24 RS 235.1