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Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 24 pagine

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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione «%ASFF_YYYY_ID»

f. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati nonché lo Stato o l’organismo internazionale nel caso in cui i dati sono comu- nicati all’estero.

3L’organo federale titolare del trattamento è obbligato a fornire le informazioni ri- chieste anche se ha affidato il trattamento dei dati a un responsabile del trattamento.

4Nessuna persona giuridica può rinunciare preventivamente al diritto d’accesso.

5L’organo federale titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni.

6Il Consiglio federale disciplina le modalità del diritto d’accesso, la competenza in caso di trattamento congiunto dei dati, i termini nonché le eccezioni alla gratuità, se- gnatamente se l’informazione richiede un onere sproporzionato.

Art. 57u Restrizione del diritto d’accesso

1L’organo federale titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire l’infor- mazione se:

a. lo prevede una legge in senso formale;

b. lo esigono interessi preponderanti di terzi; o

c. la domanda d’accesso è manifestamente infondata, segnatamente se persegue uno scopo contrario alla protezione dei dati, o se è querulosa.

2L’organo federale titolare del trattamento può inoltre rifiutare, limitare o differire l’informazione se:

a. lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza in- terna o esterna della Svizzera, o

b. la fornitura delle informazioni rischia di compromettere un’indagine, un’istru- zione o un procedimento giudiziario o amministrativo.

3L’organo federale titolare del trattamento indica il motivo per cui rifiuta, limita o differisce l’informazione.

Art. 57v Diritti e procedura

1Ogni persona giuridica che ha un interesse degno di protezione può esigere che l’or- gano federale titolare del trattamento:

a. si astenga dal trattamento illecito dei pertinenti dati;

b. elimini le conseguenze di un trattamento illecito;

c. accerti il carattere illecito del trattamento.

2La persona giuridica può in particolare esigere che l’organo federale:

a. rettifichi, cancelli o distrugga i pertinenti dati;

b. comunichi a terzi o pubblichi la sua decisione, in particolare la rettifica, la cancellazione, la distruzione dei dati o la menzione del carattere contestato dei dati secondo il capoverso 4.

3Invece di cancellare o distruggere i dati, l’organo federale ne limita il trattamento se: