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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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Capitolo 7 Trasmissione di informazioni alla ElCom
Sezione 1 Canali di trasmissione e dettagli tecnici
Art. 17 Canali di trasmissione
1La trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE compete:
a. per i contratti standard, ai gestori di mercati organizzati;
b. per i contratti standard bilaterali o i contratti non standard, agli operatori del mercato svizzero.
2I consumatori finali non sono tenuti a trasmettere alla ElCom le operazioni relative ai contratti standard bilaterali e non standard soggetti all’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE:
a. se hanno una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh e ne hanno informato l’altra parte contrattuale; e
b. l’altra parte trasmette tali informazioni alla ElCom per conto dei consumatori finali.
3La trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 lettera a LVTE compete all’operatore del mercato europeo o al gestore del mercato organizzato che, secondo le norme dell’UE, è tenuto a fornire tali informazioni alle autorità dell’UE o a uno Stato membro dell’UE.
4Su richiesta, i gestori di mercati organizzati devono fornire agli operatori del mercato svizzero interessati le informazioni che hanno trasmesso alla ElCom conformemente all’articolo 12 capoverso 4 LVTE.
5Gli operatori del mercato svizzero e i gestori di mercati organizzati conservano tutte le informazioni che hanno trasmesso alla ElCom conformemente all’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stata effettuata l’operazione. Qualora prima della scadenza di tale termine la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione.
Art. 18 Dettagli tecnici della trasmissione
1Le trasmissioni di informazioni alla ElCom ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE devono contenere dettagli tecnici sufficienti per consentirne il trattamento automatizzato, in particolare:
a. l’identificazione esatta dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso acquistati e venduti;
b. il prezzo e la quantità convenuti;
c. le date e i tempi di esecuzione;