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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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d. le parti coinvolte nella transazione e i beneficiari intermedi o finali della transazione;

e. ogni altro dettaglio tecnico pertinente concernente il tipo di ordine di negoziazione emesso o di transazione conclusa.

2Se riguardano un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE avente lo scopo di preservare la stabilità del sistema o di compensare gli scarti sulle reti elettriche o di trasporto del gas svizzere ai sensi dell’articolo 12 capoversi 7 e 8 LVTE, devono contenere una risoluzione temporale dei profili di carico di quindici minuti per l’energia elettrica e di un’ora per il gas.

3La ElCom può chiedere ulteriori informazioni alla persona fisica o giuridica che ha effettuato la trasmissione.

4Su richiesta, gli operatori del mercato svizzero forniscono ai gestori di mercati organizzati i dettagli tecnici di cui questi ultimi hanno bisogno per adempiere il compito previsto dall’articolo 12 capoverso 4 LVTE.

5Gli operatori del mercato svizzero e i gestori di mercati organizzati che, conformemente alle norme dell’UE, trasmettono all’ACER informazioni relative alle loro operazioni concernenti prodotti energetici all’ingrosso ai sensi delle norme dell’UE possono trasmettere alla ElCom le informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE con gli stessi dettagli tecnici previsti da tali norme.

Sezione 2 Operazioni da trasmettere alla ElCom e termini di trasmissione

Art. 19 Operazioni soggette a trasmissione alla ElCom su base continua

1Salvo diversa prescrizione della legge o della presente ordinanza, ogni operazione concernente un prodotto energetico svizzero all’ingrosso di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE soggetto all’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE è trasmessa alla ElCom su base continua.

2Se un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE classificato come contratto standard o contratto standard bilaterale è messo all’asta secondo modalità che non prevedono che gli ordini di negoziazione siano pubblici, sono oggetto di trasmissione alla ElCom su base continua solamente le transazioni effettivamente concluse e gli ordini di negoziazione finali.

3Le operazioni che sono oggetto di trasmissione su base continua devono essere trasmesse entro i termini seguenti:

a. in relazione a contratti standard o contratti standard bilaterali, entro due giorni lavorativi;

b. in relazione a contratti non standard, entro dieci giorni lavorativi.

4Il termine decorre: