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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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Capitolo 4 Registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate

Art. 8 Contenuto della domanda di registrazione e abilitazione

1Con la domanda di registrazione e abilitazione, i gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate non abilitate dall’ACER trasmettono alla ElCom, oltre alle informazioni di cui all’articolo 9 capoversi 3 e 4 LVTE, le informazioni seguenti:

a. nome o ditta;

b. indirizzo fisico e del sito Internet;

c. dati di contatto del loro referente;

d. dati di contatto del responsabile tecnico;

e. dati di contatto del team informatico; e

f. se del caso, codice identificativo assegnato dall’ACER conformemente alle norme dell’UE;

2Con la domanda di registrazione e abilitazione, i gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate già abilitati dall’ACER trasmettono alla ElCom, oltre alle informazioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 LVTE, solamente le informazioni di cui al capoverso 1 lettere c–e.

3Se le informazioni di cui al capoverso 1 o 2 sono complete, la ElCom iscrive la piattaforma interessata nel registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate e vi indica lo stato di avanzamento del procedimento di abilitazione.

4Se la domanda di registrazione e abilitazione è incompleta, può chiedere al gestore della piattaforma di fornirle le informazioni mancanti.

Art. 9 Rilascio dell’abilitazione

1La ElCom rilascia un’abilitazione ai gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate che sono registrati presso di essa e non sono abilitati dall’ACER se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 9 capoversi 3 e 4 LVTE e se:

a. la piattaforma dispone delle capacità tecniche necessarie per garantire in ogni momento alla ElCom la possibilità di collegarsi direttamente alla piattaforma e di accedere in modo continuo e sicuro alle informazioni privilegiate pubblicate; e

b. il gestore garantisce la conservazione di tutte le registrazioni delle operazioni che ha trasmesso alla ElCom ai sensi dell’articolo LVTE per un periodo di cinque anni dalla data di trasmissione; qualora prima della scadenza di tale termine la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione.