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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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2. nome o ditta,

3. indirizzo fisico e del sito Internet,

4. numero di telefono e recapito elettronico,

5. se del caso, codice identificativo assegnato dall’ACER conformemente alle norme dell’UE;

c. per quanto riguarda le persone fisiche competenti per prendere decisioni commerciali e operative presso gli operatori di mercato:

1. ruolo,

2. nome,

3. indirizzo,

4. numero di telefono e recapito elettronico,

5. se del caso, codice identificativo assegnato dall’ACER conformemente alle norme dell’UE.

2Se la domanda di registrazione è incompleta, la ElCom può chiedere all’operatore di fornirle le informazioni mancanti.

3Le persone che sono già registrate presso la ElCom come operatori del mercato svizzero o come operatori del mercato europeo possono chiederle di farsi registrare come operatori dell’altro mercato. Forniscono informazioni solamente su richiesta della ElCom.

4La ElCom emana una decisione formale in caso di rifiuto di una domanda di registrazione.

5L’attribuzione del codice identificativo e l’iscrizione nel registro degli operatori di mercato avviene solo in seguito al pagamento dell’emolumento.

Art. 6 Deroga all’obbligo di registrazione degli operatori del mercato

svizzero

Gli operatori del mercato svizzero che effettuano esclusivamente operazioni relative ai contratti di cui all’articolo 21 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 e lettera e non sono tenuti a farsi registrare, a condizione che si tratti di contratti non standard.

Art. 7 Negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto

1Gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo allegano alla loro domanda di registrazione segnatamente le informazioni seguenti:

a. se fanno impiego della negoziazione algoritmica;

b. se forniscono un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato;

c. se delegano a un terzo la fornitura di un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato.

2Essi comunicano immediatamente alla ElCom ogni modifica di tali informazioni.