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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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2L’articolo 19 capoverso 1 lettera a LVTE non si applica alle informazioni impiegate:
a. dall’operatore del mercato svizzero per assicurare l’adempimento di un obbligo esigibile concernente l’acquisto o la vendita di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso da esso assunto prima che venisse a conoscenza dell’informazione privilegiata;
b. da un produttore di energia elettrica o di gas o un gestore di impianti di stoccaggio di energia elettrica o di gas per coprire perdite fisiche immediate derivanti da un’indisponibilità non pianificata di un impianto di produzione o di stoccaggio, a condizione che tale azione:
1. gli sia necessaria per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali preesistenti, o
2. sia intrapresa con l’accordo della società nazionale di rete o del gestore di una rete svizzera di trasporto del gas interessata e permetta di garantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente di detta rete.
3Le informazioni si considerano impiegate nel quadro dell’esercizio del lavoro, della professione o della funzione del detentore dell’informazione nelle circostanze seguenti:
a. la persona alla quale l’informazione è divulgata ha bisogno di conoscerla per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o
b. la divulgazione dell’informazione è necessaria per la stipula di un contratto, a condizione che il detentore dell’informazione:
1. avverta il destinatario che gli è vietato sfruttarla o divulgarla, e
2. documenti la divulgazione dell’informazione e la comunicazione del divieto di cui al numero 1.
Art. 25 Manipolazione del mercato
1L’articolo 20 capoverso 1 LVTE non si applica alle operazioni effettuate nell’adempimento di compiti pubblici da parte della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni nell’ambito di:
a. provvedimenti disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all’approvvigionamento di energia elettrica o di gas; o
b. misure volte a garantire l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale in situazioni di grave penuria ai sensi della legge del 17 giugno 20164 sull’approvvigionamento del Paese.
2La ElCom esamina caso per caso se un comportamento di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera b numero 2 LVTE derivi da un motivo legittimo o sia conforme alle prassi di mercato. Per determinarlo, essa tiene conto delle prassi di mercato ammesse nell’UE e dei seguenti requisiti:
a. la prassi di mercato offre un elevato grado di trasparenza;
4 RS 531