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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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b. E: emolumenti complessivi riscossi dalla ElCom per il settore di vigilanza interessato;
c. T: tasse di base fisse annue complessivamente riscosse dalla ElCom conformemente all’articolo 31 per il settore di vigilanza interessato;
d. N: numero totale delle trasmissioni alla ElCom previste dall’articolo 12 LVTE che sono state effettuate da tutti gli operatori del mercato svizzero appartenenti al settore di vigilanza interessato;
e. U: numero totale delle trasmissioni alla ElCom previste dall’articolo 12 LVTE che sono state effettuate dall’operatore del mercato svizzero interessato.
2La ElCom calcola la tassa complementare variabile di ciascun operatore del mercato svizzero in base alla formula seguente:
( − − )
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Capitolo 10 Trattamento dei dati e sistema d’informazione
Art. 33
1Il sistema d’informazione gestito dalla ElCom contiene i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche seguenti:
a. per gli operatori del mercato svizzero:
1. le informazioni trasmesse in occasione della loro registrazione presso la ElCom di cui all’articolo 4 LVTE e all’articolo 5 della presente ordinanza,
2. le informazioni trasmesse in occasione della designazione di un rappresentante in Svizzera secondo l’articolo 6 LVTE,
3. le informazioni relative alle informazioni privilegiate di cui all’articolo 7 LVTE e all’articolo 12 della presente ordinanza,
4. le informazioni relative alle informazioni privilegiate la cui pubblicazione è differita conformemente all’articolo 8 LVTE e all’articolo 13 della presente ordinanza,
5. le informazioni relative alle loro operazioni concernenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso di cui all’articolo 12 LVTE e all’articolo 18 della presente ordinanza,
6. i dati fondamentali dei loro impianti di cui all’articolo 12 LVTE e all’articolo 23 della presente ordinanza,
7. le informazioni relative alle loro esposizioni di cui all’articolo 22,
8. le informazioni relative ai loro sistemi di negoziazione e all’accesso elettronico diretto di cui agli articoli 16 e 17 LVTE e all’articolo 7 della presente ordinanza;