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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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b. la trasmissione delle informazioni relative ai rappresentanti in Svizzera (art. 6 LVTE);

c. l’annuncio dell’impiego della negoziazione algoritmica (art. 16 LVTE);

d. l’annuncio della fornitura di un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato (art. 17 LVTE);

e. le trasmissioni derivanti dal differimento della pubblicazione di informazioni privilegiate (art. 8 LVTE);

f. le domande di registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate abilitate dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e delle altre piattaforme per le informazioni privilegiate (art. 9 LVTE);

g. le domande di registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione abilitati dall’ACER e degli altri meccanismi di segnalazione (art. 13 LVTE);

h. la notifica di sospetti fondati di comportamento illecito sul mercato o di violazione dell’obbligo di pubblicazione da parte degli intermediari del mercato svizzero (art. 18 cpv. 1 lett. b LVTE).

2I formulari di cui al capoverso 1 lettere b–d sono integrati nel modulo di cui alla lettera a.

3Qualsiasi modifica delle informazioni fornite mediante un modulo di cui al capoverso 1 deve essere comunicata mediante lo stesso modulo.

Capitolo 3 Registrazione, designazione di un rappresentante, negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto

Art. 5 Registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori

del mercato europeo

1Le informazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere e–h LVTE comprendono, in particolare:

a. per quanto riguarda le imprese possedute o controllate dagli operatori del mercato, la loro impresa madre e le imprese ad essi collegate:

1. forma giuridica,

2. ditta,

3. indirizzo fisico e del sito Internet,

4. numero di telefono e recapito elettronico,

5. se del caso, codice identificativo assegnato dall’ACER conformemente alle norme dell’UE;

b. per quanto riguarda i beneficiari e le altre persone che controllano gli operatori di mercato:

1. personalità giuridica, compresa, se del caso, la forma giuridica,