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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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b. la trasmissione delle informazioni relative ai rappresentanti in Svizzera (art. 6 LVTE);
c. l’annuncio dell’impiego della negoziazione algoritmica (art. 16 LVTE);
d. l’annuncio della fornitura di un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato (art. 17 LVTE);
e. le trasmissioni derivanti dal differimento della pubblicazione di informazioni privilegiate (art. 8 LVTE);
f. le domande di registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate abilitate dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e delle altre piattaforme per le informazioni privilegiate (art. 9 LVTE);
g. le domande di registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione abilitati dall’ACER e degli altri meccanismi di segnalazione (art. 13 LVTE);
h. la notifica di sospetti fondati di comportamento illecito sul mercato o di violazione dell’obbligo di pubblicazione da parte degli intermediari del mercato svizzero (art. 18 cpv. 1 lett. b LVTE).
2I formulari di cui al capoverso 1 lettere b–d sono integrati nel modulo di cui alla lettera a.
3Qualsiasi modifica delle informazioni fornite mediante un modulo di cui al capoverso 1 deve essere comunicata mediante lo stesso modulo.
Capitolo 3 Registrazione, designazione di un rappresentante, negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto
Art. 5 Registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori
del mercato europeo
1Le informazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere e–h LVTE comprendono, in particolare:
a. per quanto riguarda le imprese possedute o controllate dagli operatori del mercato, la loro impresa madre e le imprese ad essi collegate:
1. forma giuridica,
2. ditta,
3. indirizzo fisico e del sito Internet,
4. numero di telefono e recapito elettronico,
5. se del caso, codice identificativo assegnato dall’ACER conformemente alle norme dell’UE;
b. per quanto riguarda i beneficiari e le altre persone che controllano gli operatori di mercato:
1. personalità giuridica, compresa, se del caso, la forma giuridica,