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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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b. la prassi di mercato offre solide garanzie sul funzionamento delle forze di mercato e l’adeguatezza dell’interazione tra domanda e offerta;
c. la prassi di mercato ha un impatto positivo sulla liquidità e sull’efficienza del mercato;
d. la prassi di mercato tiene conto dei meccanismi di negoziazione del mercato in questione e permette agli operatori del mercato svizzero di reagire in modo adeguato e tempestivo alla nuova situazione di mercato che è venuta a crearsi;
e. la prassi di mercato non crea rischi per l’integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso;
f. l’esito di ogni indagine condotta su tale prassi, in particolare nel caso in cui essa abbia violato disposizioni intese a prevenire comportamenti illeciti sul mercato, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato interessato o mercati direttamente o indirettamente connessi in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso; e
g. le caratteristiche strutturali del mercato interessato, segnatamente il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di prodotti energetici all’ingrosso negoziati e il tipo di operatori di mercato.
Capitolo 9 Emolumenti e tassa annua di vigilanza
Sezione 1 Emolumenti
Art. 26 Aliquote degli emolumenti
1Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell’allegato 1.
2La ElCom fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell’allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata.
3Per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata.
4La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell’affare riveste in seno alla ElCom e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata.
5Per decisioni e procedure di vigilanza che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l’emolumento può essere calcolato non secondo l’aliquota contenuta nell’allegato ma in funzione del tempo impiegato.
6La ElCom può maggiorare fino al 50 per cento l’emolumento ordinario per decisioni e prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza.