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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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a. il meccanismo di segnalazione dispone delle capacità tecniche necessarie per garantire in ogni momento alla ElCom la possibilità di collegarsi direttamente al meccanismo e di accedere in modo continuo e sicuro al sistema d’informazione contenente tutti gli estratti delle operazioni degli operatori del mercato svizzero;

b. il gestore utilizza un formato di trasmissione che consente alla ElCom di trattare le informazioni in maniera automatizzata;

c. il gestore garantisce la conservazione di tutte le registrazioni delle operazioni che ha trasmesso alla ElCom ai sensi dell’articolo 12 LVTE per un periodo di cinque anni dalla data di trasmissione; qualora prima della scadenza di tale termine la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione.

2Il gestore di un meccanismo di segnalazione abilitato dall’ACER deve solamente dimostrare l’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c. Se le condizioni sono adempiute, la ElCom rilascia un’abilitazione.

3La ElCom può incaricare l’ACER di verificare l’adempimento delle condizioni per il rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 13 capoversi 3 e 4 LVTE.

4Può chiedere al gestore del meccanismo di segnalazione interessato di fornirle ulteriori informazioni o di fornirle direttamente all’ACER.

5Emana una decisione formale in caso di rifiuto dell’abilitazione.

6Menziona il rilascio o il rifiuto di un’abilitazione nel registro dei meccanismi di segnalazione.

7L’iscrizione nel registro dei meccanismi di segnalazione avviene solo in seguito al pagamento dell’emolumento.

Art. 16 Revoca dell’abilitazione e trasferimento degli estratti delle

operazioni

1Se la ElCom revoca l’abilitazione del gestore di un meccanismo di segnalazione secondo l’articolo 15 LVTE, tale gestore trasferisce senza indugio al nuovo meccanismo di segnalazione designato dall’operatore del mercato svizzero tutti gli estratti delle operazioni che lo riguardano relativi ai cinque anni precedenti la decisione di revoca dell’abilitazione.

2Il gestore del meccanismo di segnalazione informa senza indugio della revoca della propria abilitazione tutti gli operatori del mercato svizzero per i quali trasmette informazioni alla ElCom conformemente all’articolo 12 LVTE e, su richiesta, trasferisce loro tutti gli estratti delle operazioni che li riguardano relativi ai cinque anni precedenti la decisione di revoca dell’abilitazione.