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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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4Conserva i dati registrati nei sistemi d’informazione fino a quando ne ha bisogno, comunque non oltre dieci anni dalla loro fornitura.

5Se viene avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine di cui al capoverso 4 è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione.

6Trascorso il termine di cui al capoverso 4, la ElCom garantisce la distruzione dei dati. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 26 giugno 19985 sull’archiviazione.

Capitolo 11 Disposizioni transitorie

Art. 34 Designazione di un rappresentante in Svizzera

Gli operatori del mercato svizzero trasmettono entro il 1° aprile 2027 le informazioni relative al loro rappresentante secondo l’articolo 6 LVTE.

Art. 35 Pubblicazione di informazioni privilegiate e trasmissione di

informazioni alla ElCom

Gli operatori del mercato svizzero possono differire fino al 31 marzo 2027 la pubblicazione delle informazioni privilegiate prevista dagli articoli 7 e 8 LVTE e la trasmissione delle informazioni alla ElCom prevista dall’articolo 12 LVTE.

Art. 36 Trasmissione delle esposizioni

1L’obbligo di trasmissione delle esposizioni di cui all’articolo 22 si applica dal 1° aprile 2027.

2Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può prorogare il termine di cui al capoverso 1 in funzione dell’entrata in vigore della corrispondente regolamentazione dell’UE.

Capitolo 12 Disposizioni finali

Art. 37 Prescrizioni tecniche o amministrative dell’Ufficio federale

dell’energia (UFE)

L’UFE emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge. Può in particolare:

a. stabilire requisiti tecnici e amministrativi minimi;

5 RS 152.1