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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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2Il gestore di una piattaforma abilitata dall’ACER deve solamente dimostrare l’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b. Se le condizioni sono adempiute, la ElCom rilascia un’abilitazione.
3La ElCom può incaricare l’ACER di verificare l’adempimento delle condizioni per il rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 9 capoversi 3 e 4 LVTE.
4Può chiedere al gestore della piattaforma per le informazioni privilegiate interessata di fornirle ulteriori informazioni o di fornirle direttamente all’ACER.
5Emana una decisione formale in caso di rifiuto dell’abilitazione.
6Menziona il rilascio o il rifiuto di un’abilitazione nel registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate.
7L’iscrizione nel registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate avviene solo in seguito al pagamento dell’emolumento.
Art. 10 Trasferimento delle informazioni privilegiate in caso di revoca
dell’abilitazione
1Se la ElCom revoca l’abilitazione del gestore di una piattaforma per le informazioni privilegiate secondo l’articolo 11 LVTE, tale gestore trasferisce senza indugio alla nuova piattaforma designata dall’operatore del mercato svizzero tutte le informazioni privilegiate che lo riguardano che il gestore in questione ha pubblicato nel corso dei cinque anni precedenti.
2Il gestore informa senza indugio della revoca della propria abilitazione tutti gli operatori del mercato svizzero attivi sulla sua piattaforma e, su richiesta, trasferisce loro tutte le informazioni privilegiate che li riguardano che il gestore in questione ha pubblicato nel corso dei cinque anni precedenti.
Capitolo 5 Informazioni privilegiate, pubblicazione e differimento della pubblicazione
Art. 11 Informazioni privilegiate che possono influenzare i prezzi dei
prodotti energetici all’ingrosso
Si considera che le informazioni riguardanti in particolare i seguenti impianti possono influenzare in modo significativo i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (art. 3 cpv. 1 lett. c LVTE):
a. gli impianti di produzione o di stoccaggio di energia elettrica o gas che, singolarmente o in combinazione con altri, hanno una potenza installata pari o superiore a … MW;
b. gli impianti della rete di trasporto dell’energia elettrica secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera h della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl)2;