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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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Art. 21 Operazioni escluse dall’obbligo di trasmissione
1Le operazioni relative ai seguenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso classificati come contratti standard bilaterali o non standard non sono soggette all’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE:
a. i prodotti classificati come contratti infragruppo;
b. i prodotti eseguiti mediante sistemi che collegano due o più mercati organizzati che facilitano il confronto degli ordini di negoziazione e in cui la conclusione dell’operazione avviene al di fuori del sistema (sistemi di riscontro delle operazioni);
c. i prodotti emessi tramite servizi vocali dei broker che non compaiono sugli schermi elettronici;
d. i contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE:
1. per la fornitura fisica dell’energia elettrica prodotta da un’unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW, tranne nel caso in cui siano contratti standard,
2. per la fornitura fisica di gas prodotto da un solo impianto di produzione con capacità pari o inferiore a 20 MW, tranne nel caso in cui siano contratti standard,
3. a fornitori di gas con un volume annuo di vendita di gas a consumatori finali pari o inferiore a 100 MWh, sempreché il campo d’applicazione di tali contratti sia limitato al territorio svizzero e il gas sia destinato esclusivamente a consumatori finali nel comprensorio del fornitore;
e. i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4 LVTE che riguardano esclusivamente lo stoccaggio di gas e che non sono contemplati dall’articolo 20 capoverso 1 lettera c.
2Sono altresì escluse dall’obbligo di trasmissione le operazioni concernenti i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e classificati come contratti standard.
3Se vi sono motivi sufficienti per sospettare che uno dei contratti di cui al capoverso 1 dia luogo a operazioni che costituiscono un grave comportamento illecito sul mercato, la ElCom può chiedere agli operatori del mercato, ai gestori di mercati organizzati, ai gestori di sistemi di riscontro delle operazioni o ai broker interessati di trasmetterle tutte le informazioni relative a tali operazioni.