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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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b. per gli operatori del mercato europeo:

1. le informazioni trasmesse in occasione della loro registrazione presso la ElCom che essi forniscono in virtù delle norme dell’UE e di cui all’articolo 4 LVTE,

2. le informazioni privilegiate che pubblicano e quelle la cui pubblicazione è differita conformemente alle norme dell’UE,

3. le informazioni relative alle loro operazioni concernenti prodotti energetici all’ingrosso ai sensi delle norme dell’UE di cui all’articolo 12 LVTE,

4. i dati fondamentali dei loro impianti ai sensi delle norme dell’UE di cui all’articolo 12 LVTE,

5. le informazioni relative alle loro esposizioni ai sensi delle norme UE di cui all’articolo 22,

6. le informazioni relative ai loro sistemi di negoziazione e all’accesso elettronico diretto ai sensi delle norme UE di cui agli articoli 16 e 17 LVTE e all’articolo 7 della presente ordinanza;

c. per gli intermediari del mercato svizzero, compresi i mercati organizzati:

1. le informazioni relative al loro libro degli ordini di cui all’articolo 12 LVTE,

2. le informazioni che sono oggetto di notifica ai sensi dell’articolo 18 LVTE;

d. per i gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate, le informazioni trasmesse in occasione della loro registrazione e della loro abilitazione presso la ElCom di cui all’articolo 9 LVTE e agli articoli 8 e 9 della presente ordinanza;

e. per i gestori dei meccanismi di segnalazione, le informazioni trasmesse in occasione della loro registrazione e della loro abilitazione presso la ElCom di cui all’articolo 13 LVTE e agli articoli 14 e 15 della presente ordinanza;

f. le informazioni relative all’esecuzione di procedimenti previsti dalla legge, segnatamente le informazioni concernenti l’apertura, l’esecuzione e la chiusura di procedimenti condotti dalla ElCom, le misure di vigilanza, le sanzioni amministrative, i divieti di esercizio della professione o dell’attività, come pure le corrispondenti misure di esecuzione pronunciate dalla ElCom, e le condanne pronunciate da autorità di perseguimento penale conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LVTE;

g. le informazioni che sono oggetto di una procedura di assistenza amministrativa o giudiziaria ai sensi degli articoli 35, 36, 37 e 40 LVTE.

2Solamente il personale della ElCom ha accesso al sistema d’informazione di cui al capoverso 2.

3La ElCom garantisce un esercizio sicuro del sistema e protegge i dati contro qualsiasi accesso non abilitato mediante misure organizzative e tecniche.