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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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Art. 13 Pubblicazione differita di informazioni privilegiate
Gli operatori del mercato svizzero che differiscono la pubblicazione di informazioni privilegiate devono comunicare alla ElCom le informazioni seguenti:
a. codice identificativo assegnato dalla ElCom;
b. le informazioni di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 2;
c. durata del differimento;
d. giustificazione del differimento.
Capitolo 6 Registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione
Art. 14 Contenuto della domanda di registrazione e abilitazione
1Con la domanda di registrazione e abilitazione, i gestori di meccanismi di segnalazione non abilitati dall’ACER trasmettono alla ElCom, oltre alle informazioni di cui all’articolo 13 capoversi 3 e 4 LVTE, le informazioni seguenti:
a. nome o ditta;
b. indirizzo fisico e del sito Internet;
c. dati di contatto del loro referente;
d. dati di contatto del responsabile tecnico;
e. dati di contatto del team informatico; e
f. se del caso, codice identificativo assegnato dall’ACER conformemente alle norme dell’UE.
2Con la domanda di registrazione e abilitazione, i gestori di meccanismi di segnalazione già abilitati dall’ACER trasmettono alla ElCom, oltre alle informazioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LVTE, solamente le informazioni di cui al capoverso 1 lettere c–e.
3Se le informazioni di cui al capoverso 1 o 2 sono complete, la ElCom iscrive il meccanismo interessato nel registro dei meccanismi di segnalazione e vi indica lo stato di avanzamento del procedimento di abilitazione.
4Se la domanda di registrazione e abilitazione è incompleta, può chiedere al gestore del meccanismo di segnalazione di fornirle le informazioni mancanti.
Art. 15 Rilascio dell’abilitazione
1La ElCom rilascia un’abilitazione ai gestori di meccanismi di segnalazione che sono registrati presso di essa e non sono abilitati dall’ACER se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 13 capoversi 3 e 4 LVTE e se: