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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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a. per i contratti per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE e per i prodotti derivati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 5 LVTE, dal momento in cui l’operazione è stata effettuata;
b. per i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 3 LVTE, a partire dalla messa a disposizione dei risultati dell’assegnazione;
c. per le transazioni effettivamente concluse e gli ordini di negoziazione finali di cui al capoverso 2, dalla fine dell’asta.
Art. 20 Operazioni soggette a trasmissione periodica alla ElCom
1Le operazioni relative ai seguenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sono trasmesse periodicamente alla ElCom:
a. i contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE con una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh all’anno, classificati come contratti non standard;
b. i contratti per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE aventi lo scopo di preservare la stabilità del sistema o di compensare gli scarti su una delle seguenti reti:
1. reti elettriche svizzere ai sensi dell’articolo 12 capoverso 7 LVTE, purché tali contratti siano contratti standard bilaterali o non standard, oppure
2. reti svizzere di trasporto del gas ai sensi dell’articolo 12 capoverso 8 LVTE;
c. i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4 LVTE relativi esclusivamente allo stoccaggio di gas, stipulati per un periodo di 12 mesi o più;
d. i prodotti derivati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 5 LVTE relativi esclusivamente al gas stoccato in Svizzera.
2Tali operazioni devono essere trasmesse entro i termini seguenti:
a. se riguardano i contratti di cui al capoverso 1 lettera a, ogni anno entro il 31 luglio per il semestre dal 1° gennaio al 31 giugno ed entro il 31 gennaio per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre;
b. se riguardano contratti di cui al capoverso 1 lettera b, ogni mese, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo, in forma aggregata;
c. se riguardano uno dei contratti di cui al capoverso 1 lettere c e d, ogni mese, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo.