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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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Sezione 4 Trasmissione dei dati fondamentali relativi agli impianti
Art. 23
1Solamente la società nazionale di rete e i gestori di reti svizzere di trasporto del gas sono tenuti a trasmettere alla ElCom i dati fondamentali degli impianti sottoposti a obbligo di trasmissione ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera b LVTE.
2Devono trasmettere solamente i dati fondamentali degli impianti seguenti, non appena ne siano a conoscenza:
a. gli impianti della rete di trasporto dell’energia elettrica secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera h LAEl;
b. i gasdotti che servono a connettere la Svizzera con le reti del gas estere, come pure al transito di gas attraverso la Svizzera e al trasporto di gas su lunghe distanze in Svizzera;
c. gli impianti per la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica o gas che sono direttamente allacciati agli impianti di trasporto di cui alle lettere a e b.
3La ElCom può chiedere ulteriori informazioni sugli impianti di cui al capoverso 2, in particolare informazioni concernenti:
a. le nomine finali di energia elettrica tra due zone di offerta;
b. la regolazione degli scarti sulle reti di trasporto dell’energia elettrica;
c. le nomine di gas effettuate il giorno prima per il giorno successivo e le ultime rinomine finali delle capacità riservate.
4Non devono essere trasmesse le informazioni di cui al capoverso 1 che sono già state scambiate mediante la piattaforma centrale conformemente all’articolo 17g LAEl3.
5I gestori di impianti di produzione o di stoccaggio di energia elettrica o gas forniscono alla società nazionale di rete o ai gestori di reti svizzere di trasporto del gas, su richiesta, le informazioni che questi ultimi devono trasmettere alla ElCom conformemente al capoverso 1.
Capitolo 8 Impiego di informazioni privilegiate e prassi di mercato
Art. 24 Impiego di informazioni privilegiate
1L’articolo 19 capoverso 1 LVTE si applica alle persone che sfruttano un’informazione privilegiata per modificare o ritirare un ordine di negoziazione concernente un prodotto energetico svizzero all’ingrosso o raccomandare a un terzo che proceda in tal senso, a condizione che l’ordine di negoziazione iniziale sia stato inoltrato prima che la persona interessata fosse in possesso dell’informazione privilegiata.