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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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Art. 2 Contratti esclusi dal campo d’applicazione della legge
1I seguenti contratti non possono influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (art. 3 cpv. 1 lett. b LVTE):
a. i contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE a consumatori finali in Svizzera con una capacità di consumo inferiore a 600 GWh all’anno, a condizione che siano stipulati per il consumo effettivo da parte del consumatore finale;
b. i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4 LVTE che riguardano esclusivamente lo stoccaggio di gas da parte di un solo impianto di stoccaggio con una potenza installata inferiore a 100 MW o di impianti con una potenza installata complessiva inferiore a 100 MW.
2Il calcolo della capacità di consumo di cui al capoverso 1 lettera a tiene conto del consumo del consumatore finale come entità economica unica. Se il consumatore finale forma un’entità economica insieme ad altre imprese situate in Svizzera, nel calcolo si tiene conto anche del loro consumo. Le capacità di consumo di energia elettrica o gas vengono calcolate separatamente prendendo in considerazione il volume consumato in Svizzera.
Capitolo 2 Pubblicazione della documentazione e formulari
Art. 3 Documentazione online
La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) pubblica online in modo centralizzato la documentazione necessaria per la corretta esecuzione della legge, in particolare:
a. istruzioni;
b. i formulari elettronici di cui all’articolo 4;
c. i registri seguenti:
1. il registro degli operatori di mercato,
2. il registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate,
3. il registro dei meccanismi di segnalazione,
4. il registro delle autorità estere di vigilanza;
d. le decisioni finali pubblicate ai sensi dell’articolo 34 LVTE.
Art. 4 Formulari
1La ElCom pubblica i formulari che devono essere utilizzati per:
a. le domande di registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo (art. 4 LVTE);