Progetto

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

«%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 3 Obbligo di trasmissione delle esposizioni

Art. 22

1Gli operatori del mercato svizzero devono trasmettere alla ElCom, nell’ambito dell’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE, le informazioni seguenti:

a. le loro esposizioni su prodotti energetici svizzeri all’ingrosso con fornitura fisica o regolamento in contanti per i 24 mesi successivi al trimestre di riferimento interessato ai sensi del capoverso 2;

b. il volume previsto di produzione di energia elettrica o di gas in Svizzera; e

c. il volume previsto di consumo di energia elettrica o di gas in Svizzera, sulla base dei contratti da essi stipulati.

2Essi trasmettono tali informazioni alla ElCom ogni anno entro:

a. il 30 aprile per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo;

b. il 31 luglio per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno;

c. il 31 ottobre per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre;

d. il 31 gennaio per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre.

3Essi sono inoltre tenuti:

a. ad aggregarli per mese, per ciascuno dei 24 mesi successivi al trimestre di riferimento interessato;

b. a trasmettere le informazioni separatamente per l’energia elettrica e il gas, per punto o zona di consegna e per tipo di prodotto energetico svizzero all’ingrosso; e

c. a basarsi sullo stato all’ultimo giorno del trimestre di riferimento e a tenere conto dei contratti infragruppo nei loro calcoli.

4Gli operatori del mercato svizzero il cui cumulo di volumi annui di energia derivanti dalle loro posizioni, dal loro volume di produzione e dal volume dei consumi è inferiore a 600 GWh all’anno non sono tenuti a trasmettere le informazioni di cui al capoverso 1. I volumi di energia elettrica e gas sono calcolati separatamente.

5Gli operatori del mercato europeo devono trasmettere alla ElCom, nell’ambito dell’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 3 lettera a LVTE, contemporaneamente e nella stessa forma, le stesse informazioni concernenti le loro esposizioni che sono tenuti a fornire alle autorità dell’UE o di uno Stato membro dell’UE secondo le norme dell’UE.