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Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 24 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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c. i gasdotti che servono a connettere la Svizzera con le reti del gas estere, come pure al transito di gas attraverso la Svizzera e al trasporto di gas su lunghe distanze in Svizzera.
Art. 12 Requisiti per la pubblicazione di informazioni privilegiate
1Gli operatori del mercato svizzero provvedono affinché ogni pubblicazione contenga almeno le informazioni seguenti:
a. codice identificativo del messaggio;
b. data e ora della pubblicazione;
c. se l’evento che origina la pubblicazione è in corso o terminato;
d. inizio e fine dell’evento;
e. nome o ditta dell’operatore del mercato svizzero che la pubblica, e relativo codice identificativo svizzero;
f. ogni altra informazione che permetta di comprendere le circostanze e le conseguenze dell’evento.
2Se l’informazione privilegiata riguarda l’indisponibilità pianificata o non pianificata di un impianto di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas, provvedono altresì affinché la pubblicazione contenga anche almeno le informazioni seguenti:
a. designazione dell’impianto interessato, con indicazione di:
1. capacità disponibile,
2 capacità indisponibile,
3 capacità installata o tecnica;
b. ubicazione dell’impianto;
c. prevedibilità dell’indisponibilità;
d. caratteristiche principali dell’evento;
e. unità di misura;
f. motivi dell’indisponibilità dell’impianto; se i motivi non sono noti al momento della pubblicazione, ciò deve essere indicato e i motivi devono essere pubblicati non appena sono stati accertati;
g. fonte di energia interessata;
h. zona di offerta o di bilanciamento interessata.
3Gli operatori del mercato svizzero che pubblicano informazioni privilegiate conformemente alle norme dell’UE possono pubblicarle nel formato e con i contenuti previsti dalle norme dell’UE.