Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 28 pagine

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Allegato A1 Criteri di valutazione degli effetti molesti

La valutazione degli effetti molesti sui beni da proteggere deve essere effettuata conformemente all’OSiti, ossia deve trattarsi di un sito inquinato secondo l’articolo 2 capoverso 1 OSiti iscritto nel catasto dei siti inquinati (art. 5 OSiti).

Contrariamente agli «effetti dannosi», la cui caratterizzazione è basata sul superamento dei valori di concentrazione degli allegati 1–3 OSiti, la caratterizzazione degli «effetti molesti» è più soggettiva, poiché si fonda sul grado di interferenza con il benessere delle persone.

Come per gli effetti dannosi, in una situazione di effetti molesti occorre seguire le fasi della procedura prevista dall’OSiti:

1. valutare gli effetti molesti e la necessità di procedere a un risanamento (in base a un’indagine preliminare);

2. valutare gli obiettivi e l’urgenza del risanamento (indagine dettagliata) ed elaborare un progetto di risanamento;

3. valutare la proporzionalità delle misure.

Per valutare, in sede di indagine preliminare, se un sito inquinato potrebbe generare effetti molesti e a causa di tali effetti necessiti di un risanamento, ci si avvale di un modello basato su matrici. L’autorità competente dispone di un certo margine di discrezionalità, in particolare nel valutare l’interferenza con il benessere delle persone e la necessità di un risanamento così come nella scelta delle misure da attuare. Questo modello si ispira al concetto sviluppato per la gestione dei siti inquinati da idrocarburi clorurati4.

Il modello raccomandato si articola in tre fasi:

a. determinare la natura dei rifiuti presenti nel sito e la loro quota rispetto alla quantità totale;

b. stimare il grado d’impatto;

c. valutare l’interferenza con il benessere delle persone.

4 UFAM (ed.) 2018: Gestione dei siti inquinati da idrocarburi clorurati. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione «Gestione generale dei siti inquinati». UFAM, Berna. Pratica ambientale n. 1833,

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