Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 28 pagine
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A1.6 Proporzionalità
La scelta delle misure da attuare (risanamento mediante decontaminazione totale o parziale, circoscrizione o stabilizzazione, mezzi impiegati per l’evacuazione dei rifiuti) deve fondarsi su una valutazione della fattibilità tecnica e un esame della proporzionalità (secondo l’aiuto all’esecuzione «Necessità di risanamento nonché obiettivi e urgenza di un risanamento», UFAM, 2022).
In particolare, le misure per il risanamento dei beni da proteggere «acque sotterranee» e «acque superficiali» possono essere adattate se in tal modo consentono di ridurre complessivamente l’inquinamento ambientale e di evitare costi sproporzionati (art. 15 cpv. 2 e 3 OSiti). Tali misure devono pertanto permettere di eliminare gli effetti molesti, senza provocare ulteriori interferenze a lungo termine per le persone o l’ambiente.
Secondo il principio della proporzionalità, le misure devono essere:
- idonee a raggiungere l’obiettivo di risanamento,
- necessarie (ossia essere le meno restrittive fra tutte le misure con buone prospettive di successo) e
- adeguate (ossia presentare un rapporto mezzi-scopo o costi-benefici favorevole; proporzionalità intesa in senso stretto).
Le autorità esecutive della legislazione sui siti contaminati (Cantoni e uffici federali) dispongono di un certo margine di manovra nella valutazione del benessere della popolazione e quindi della necessità di risanamento.
In primo luogo, il carattere qualitativo dei criteri di «rilevanza» della terza matrice secondo il punto A1.1 conferisce alle autorità un certo margine di discrezionalità. Tuttavia, come indicato al punto A1.3, ogni valutazione va giustificata esplicitamente.
In caso di accertata necessità di risanamento, le autorità dispongono di un ulteriore margine di discrezionalità legato alla definizione delle misure di risanamento e alla loro proporzionalità. Analogamente, se un obiettivo di risanamento è ritenuto sproporzionato, le autorità hanno la possibilità di adeguare gli obiettivi del risanamento e di definire un’altra misura di risanamento, come previsto dall’articolo 15 OSiti.
A1.7 Indennità OTaRSi
Le condizioni e le procedure che consentono di presentare una richiesta d’indennità ai sensi dell’OTaRSi e di determinare i costi computabili sono descritte essenzialmente nella comunicazione dell’UFAM «Indennità per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati» (UFAM, 2016)7. Ai casi di effetti dannosi e ai casi di effetti molesti si applicano i medesimi criteri.
7 UFAM (ed.) 2016: Indennità per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati. Requisiti e fasi della procedura. 2a edizione aggiornata, aprile 2016; 1a edizione 2014. Pratica ambientale n. 1405, 15 pagg.