Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 28 pagine

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5.4 Ripercussioni sulla salute e sulla società

Poiché si propone di rimediare agli effetti molesti causati dalla presenza di siti inquinati, la presente modifica avrà conseguenze positive sul benessere delle persone e, di riflesso, sulla loro salute psichica.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

Dai risanamenti attuati in conseguenza di effetti molesti si attendono effetti positivi per l’ambiente, giacché tali misure consentono di rimuovere durevolmente i rifiuti dispersi nell’ambiente o impedirne la diffusione secondo l’articolo 16 OSiti.

6 Verifiche preliminari secondo l’art. 4 della legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (LSgrI; RS 930.31)

Obbligo di verifica n. 1 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LSgrI

La presente modifica dell’OSiti permette di rimediare alle incertezze del diritto legate agli effetti molesti in materia di risanamento dei siti contaminati. In tal modo si potranno evitare aumenti dei costi fissi per i proprietari e le imprese a seguito di ritardi nella pianificazione e a controversie. Sia le grandi imprese sia le piccole e medie imprese beneficeranno della modifica proposta, per quanto il numero di imprese interessate rimarrà esiguo. Un eventuale anticipo della scadenza dei lavori3 dovuto alla modifica dell’OSiti non dovrebbe avere alcun impatto finanziario maggiore per i proprietari e le imprese rispetto alla situazione attuale.

Obbligo di verifica n. 2 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI

La modifica dell’OSiti non crea alcun nuovo obbligo per le imprese; migliora la certezza del diritto. L’obbligo di risanamento esiste già oggi e il livello di protezione rimane invariato. Di conseguenza, la modifica proposta non comporta alcun requisito più severo rispetto alle regolamentazioni di altri Paesi.

Obbligo di verifica n. 3 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI

Sotto il profilo degli effetti molesti, l’attuazione della legislazione sui siti contaminati compete ai Cantoni e agli uffici federali interessati, come avviene già oggi per i risanamenti legati a effetti dannosi o molesti. Le autorità competenti impiegano già mezzi elettronici, laddove possibile.

Obbligo di verifica n. 4 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrI

La modifica proposta dell’OSiti mira a concretizzare la nozione di effetti molesti e costituisce pertanto un’ottimizzazione della base legale nello spirito della LSgrI. Nessun atto legislativo potrà essere abrogato o ottimizzato nel settore degli effetti molesti,

3 Le scadenze dei lavori dipendono dall’urgenza del risanamento. Attualmente vengono già ordinati risanamenti urgenti laddove vi siano effetti molesti accertati o un pericolo concreto che questi si verifichino. Nessuna scadenza verrà anticipata, a meno che il risanamento non sia considerato urgente.