Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 28 pagine
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La presente modifica dell’OSiti non dovrebbe comportare un aumento significativo del numero di risanamenti rispetto alla prassi attuale, né un aumento significativo delle indennità OTaRSi versate ai Cantoni.
Per contro, alcuni siti per i quali la Confederazione è responsabile dell’attuazione della legislazione in materia di siti contaminati potrebbero essere interessati dalla prevista revisione dell’OSiti. Infatti, in caso di siti da risanare perché all’origine di effetti dannosi o molesti oppure in caso di pericolo concreto che tali effetti si producano, la Confederazione dovrà assumere i costi di risanamento. In funzione della variante di risanamento selezionata e realizzabile dal punto di vista tecnico (variante ottimale in base ai criteri di applicabilità, efficacia, protezione dell’ambiente, beneficio ecologico e costi), i costi potrebbero superare migliaia o milioni di franchi. Solo pochi siti saranno tuttavia interessati da costi di tale entità.
Come per gli effetti dannosi, se le misure di risanamento sono sproporzionate e inadeguate (rapporto costi-benefici non ragionevole), gli obiettivi iniziali potranno essere adeguati conformemente all’articolo 15 OSiti.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna
La modifica dell’OSiti offre un quadro legale nonché certezza e chiarezza del diritto per le persone soggette all’obbligo di risanamento, per le autorità e per la popolazione. Tale certezza del diritto consente un’applicazione della legge più omogenea tra i Cantoni e agevola le indagini in quanto fornisce istruzioni chiare agli studi tecnici incaricati. Il numero di indagini non dovrebbe aumentare in modo significativo, poiché i siti iscritti nel catasto dei siti inquinati devono già essere oggetto di un’indagine secondo l’articolo 5 capoverso 4 lettera b OSiti. Nondimeno, la chiarezza del diritto e la definizione dei criteri per valutare gli effetti molesti potrebbero accelerare le attività di indagine.
Inoltre, la presente modifica dell’OSiti consente di adottare misure di risanamento sui siti inquinati che generano effetti molesti sul bene da proteggere «suolo».
5.3 Ripercussioni sull’economia
Secondo la prassi attuale, i siti in cui vengono constatati effetti molesti sulle acque superficiali sono risanati caso per caso sulla base dell’articolo 32c LPAmb e dell’aiuto all’esecuzione per i siti inquinati e le acque superficiali («Sites pollués et eaux de surface», UFAM, 2020, disponibile in francese e tedesco). Tali situazioni sono frequenti. Pertanto, la presente modifica dell’OSiti non dovrebbe comportare un aumento significativo del numero di risanamenti, e non dovrebbe quindi generare conseguenze importanti per l’economia rispetto alla prassi attuale; tanto più che, in virtù del principio di proporzionalità, le autorità competenti dispongono di un margine di discrezionalità per l’attuazione della legislazione sui siti contaminati nel caso di effetti molesti.