Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 28 pagine
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risanamento prescritte negli articoli 9–12 OSiti devono essere rispettate in modo duraturo.
Anche dal punto di vista dei risanamenti a causa di effetti molesti, l’obiettivo del risanamento è definito dall’articolo 15 capoverso 1 OSiti. Si tratta di eliminare in modo duraturo gli effetti molesti, che giustificano la necessità di risanamento di cui all’articolo 8a, o il pericolo concreto che tali effetti si producano.
Il risanamento non è volto a ripristinare lo stato originario del sito inquinato che deve essere risanato; una volta eliminata la necessità di risanamento, tale sito può rimanere un sito inquinato. Gli obiettivi del risanamento di un sito inquinato dipendono quindi direttamente dai criteri e dai risultati della valutazione sia della minaccia sia del sito (v. anche gli aiuti all’esecuzione «Sites pollués et eaux de surface», UFAM, 2020, disponibile in francese e tedesco e «Necessità di risanamento nonché obiettivi e urgenza di un risanamento», UFAM, 20226.
Secondo l’articolo 15 capoverso 4 OSiti, i risanamenti sono particolarmente urgenti se un’attuale utilizzazione è pregiudicata oppure direttamente minacciata. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se i rifiuti hanno già raggiunto il bene da proteggere.
Nei casi particolarmente urgenti (segnatamente erosione o scivolamento di grandi quantità di rifiuti in siti inquinati situati nelle acque superficiali), possono altresì rendersi necessari provvedimenti immediati secondo l’articolo 24 lettera a OSiti.
In caso di pericolo concreto che i rifiuti raggiungano il bene da proteggere, l’urgenza del risanamento può essere valutata, caso per caso, come media o elevata a seconda della situazione (erosione, instabilità, rischio di disseminazione in seguito a colate detritiche o di una piena centennale). L’urgenza del risanamento è, invece, bassa se il pericolo concreto sussiste soltanto in caso di piena centennale (Q100) e la disseminazione dei rifiuti nel bene da proteggere è limitata.
Le misure di risanamento di siti inquinati che generano effetti molesti devono essere attuate conformemente alla legislazione sui siti contaminati. Secondo l’articolo 16 OSiti, l’obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante misure che consentono di rimuovere le sostanze pericolose per l’ambiente (decontaminazione) o di impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l’ambiente (circoscrizione). Le «sostanze pericolose per l’ambiente» includono i rifiuti. Pertanto, in caso di effetti molesti occorre definire misure di risanamento in grado di eliminarli. Le misure saranno volte a rimuovere (parzialmente) i rifiuti presenti nel sito e/o nel bene da proteggere (decontaminazione) o a impedire durevolmente la diffusione dei rifiuti nell’ambiente (circoscrizione).
6 UFAM (ed.) 2022: Necessità di risanamento nonché obiettivi e urgenza di un risanamento. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. 1a edizione aggiornata 2022. 1a versione 2018. Pratica ambientale n. 1828, 33 pagg.