Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 28 pagine

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- sito inquinato al di sopra di acque:

- una canalizzazione non a tenuta stagna, a rischio di crollo o già crollata provoca una disseminazione di rifiuti nell’acqua, oppure sussiste il pericolo concreto che tali effetti dannosi o molesti si producano in caso di piena centennale (Q100);

- sussiste il rischio che la discarica sia instabile e quindi il pericolo concreto che i rifiuti vengano disseminati nell’acqua e producano quanto meno effetti molesti;

- sito inquinato in un corso o in uno specchio d’acqua: in taluni casi specifici, l’ubicazione dell’inquinamento (vulnerabilità all’erosione, prossimità a captazioni di acqua potabile) può rappresentare un pericolo concreto che vengano arrecati effetti dannosi o molesti all’acqua, da cui la necessità di un intervento.

Le situazioni seguenti costituiscono casi tipici di effetti molesti che possono comportare una necessità di risanamento:

- rifiuti urbani depositati all’interno dello spazio riservato alle acque, in prossimità o sulle rive di un fiume, con un rischio concreto di poter raggiungere il corso d’acqua attraverso processi erosivi;

- rifiuti depositati lungo un corso d’acqua, con un rischio concreto di essere sommersi e mobilitati in caso di forti piene (Q100);

- discarica instabile, con rischio concreto di mobilitazione dei rifiuti in caso di precipitazioni abbondanti (colate detritiche);

- rifiuti gettati in un pendio o lungo una parete rocciosa  rischio concreto di disseminazione nelle acque superficiali e sul suolo;

- rifiuti depositati in una fossa e riaffiorati in superficie a causa di fenomeni erosivi;

- rifiuti (voluminosi) depositati sulla superficie di una discarica e nella parte superficiale del terreno di copertura;

- rifiuti immersi a poca profondità in laghi o superfici d’acqua;

- rifiuti visibili su siti inquinati con ripristino colturale inadeguato (copertura insufficiente, erosione o lavorazione dello strato di copertura). Ciò vale anche per i siti inquinati situati in zone agricole o forestali.

In allegato vengono illustrati esempi concreti dettagliati.

A1.5 Obiettivi, urgenza e provvedimenti di risanamento Se sussiste la necessità di un risanamento, è necessario determinare gli obiettivi e l’urgenza del risanamento conformemente agli articoli 14 e 15 OSiti.

Analogamente ai risanamenti ordinati a causa di effetti dannosi, gli obiettivi e l’urgenza di un risanamento dovuto a effetti molesti devono essere ponderati sulla base della valutazione degli effetti molesti di cui all’allegato A1, realizzata nel quadro di un’indagine preliminare e, se necessario, di un’indagine dettagliata.

L’articolo 15 capoverso 1 OSiti disciplina la definizione degli obiettivi e l’urgenza del risanamento. Dal punto di vista degli effetti dannosi e secondo l’articolo 15 capoverso 1 OSiti, il risanamento ha lo scopo di eliminare gli effetti, o il pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità di risanamento secondo gli articoli 9–12 OSiti. Ciò significa che le soglie che determinano la necessità di