Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 28 pagine
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[mentre] gli agenti di "molestia" [...] possono condurre alla diminuzione della capacità di lavoro e della gioia di vivere». Gli effetti molesti vi sono altresì definiti come «caratterizzati dal fatto di disturbare l’uomo nel suo modo d’essere pur senza arrecargli un vero danno. Tali influssi possono condurre alla diminuzione della capacità di lavoro e della gioia di vivere, ad impedire un contatto vivificante con la natura, a precludere il senso dell’intimità, in una parola a ledere la vita privata»2. Questi principi sono alla base della presente revisione e delle esigenze precisate per definire la necessità del risanamento in caso di effetti molesti causati dalla presenza di un sito inquinato.
L’articolo 32c capoverso 1 LPAmb prevede che i Cantoni provvedano affinché i siti inquinati, i parchi giochi e le aree verdi pubblici vengano risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano. La concretizzazione del concetto di «effetti nocivi» e di «effetti molesti» mira a semplificare e a chiarire l’attuazione dell’obbligo di risanamento. La definizione legale di questi concetti di cui all’articolo 2 capoverso 2 OSiti si basa sulla competenza generale del Consiglio federale in materia di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost. e art. 39 cpv. 1 LPAmb). Il Consiglio federale può stabilire i criteri di valutazione della necessità di risanamento a seguito di effetti molesti come previsto dal nuovo articolo 8a OSiti sulla base dell’articolo 32c capoverso 4 LPAmb.
Diversi articoli dell’OSiti vengono modificati al fine di precisare gli effetti molesti:
• la modifica dell’articolo 2 capoverso 2 OSiti definisce gli effetti molesti causati da siti inquinati (art. 2 cpv. 2 lett. a n. 2) parallelamente agli effetti dannosi (art. 2 cpv. 2 lett. a n. 1);
• un nuovo articolo 8a OSiti precisa i criteri di valutazione degli effetti molesti;
• il riferimento a questo nuovo articolo 8a OSiti è aggiunto agli articoli 7, 12, 14 e 15 OSiti;
• l’articolo 8 OSiti e il suo titolo vengono altresì modificati in modo che esso si limiti ora espressamente alla valutazione della necessità della sorveglianza e del risanamento in caso di effetti dannosi.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Nell’Unione Europea (UE), i siti inquinati sono valutati secondo un sistema diverso da quello svizzero. In molti Paesi dell’UE, le valutazioni dei singoli siti e la definizione degli obiettivi di risanamento sono concordate individualmente con i proprietari. A causa delle differenze tra i sistemi, non è opportuno allinearsi al diritto europeo nel settore dei siti contaminati.
Il diritto dell’UE non contiene una disposizione analoga. Sebbene la legislazione ambientale dei Paesi limitrofi (es. Germania: Bundes-Bodenschutzgesetz, Francia: Code de l’Environnement) non utilizzi il medesimo termine per la nozione di effetti
2 Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale per l’inserimento nella Costituzione di un articolo 24septies (attualmente art. 74 Cost.) (6 mag. 1970, FF 1970 I 561); cfr. anche Morell/Vallender, in: Ehrenzeller et al., SG Komm. BV, Art. 74 N 14 con ulteriori rinvii