Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 28 pagine
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distanza (con un’imbarcazione nel caso di rifiuti immersi oppure mediante riprese aeree a bassa quota). Per valutare il grado di percepibilità, ci si può avvalere dei criteri qui di seguito. Per quanto riguarda gli odori, occorre determinare se le immissioni sono eccessive secondo l’allegato 2 numero 1 OSiti e dell’articolo 2 capoverso 5 lettera b dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1). Di fatto, pur non menzionando direttamente il rischio di effetti molesti, l’allegato 2 numero 1 OSiti stabilisce per il bene da proteggere «aria» che, se il sito emette emissioni per le quali non è stato fissato alcun valore di concentrazione, per esempio odori o polvere, esso necessita di un risanamento qualora le emissioni rischino di divenire eccessive ai sensi dell’OIAt.
Visibilità:
bassa, se sono percepiti soltanto pochi rifiuti o se occorre cercarli per vederli;
media, se i rifiuti sono visibili, ma disseminati;
elevata, se i rifiuti sono raggruppati o se vengono immediatamente notati (buona visibilità).
Percepibilità Odore:
bassa, se i rifiuti non sprigionano alcun odore o se l’odore non copre gli altri odori percepiti nell’ambiente;
media, se l’odore si nota, ma non è molesto;
elevata, se l’odore dei rifiuti è eccessivo, copre gli altri odori ambientali e/o è molesto.
Se, ad esempio, i rifiuti sono stati depositati in una fossa in quantità media e non sono stati ricoperti, oppure se questi riaffiorano in superficie a causa di processi erosivi, il grado d’impatto sarà considerato elevato se la loro visibilità è elevata.
Per contro, una discarica dismessa, costituita da una quota elevata di rifiuti, che non causa effetti dannosi non è ritenuta fonte di effetti molesti se i rifiuti sono stati interrati nel sottosuolo e ricoperti e pertanto non sono percepibili visivamente, salvo che secondo l’allegato 2 numero 1 OSiti il sito causi emissioni divenute o suscettibili di divenire immissioni olfattive eccessive secondo l’articolo 2 capoverso 5 lettera b OIAt.
Nei casi in cui la quota di rifiuti è bassa o media e la percepibilità visiva Esempi elevata, può trattarsi di una distribuzione molto eterogenea dei rifiuti nel sito: la percepibilità può essere quasi nulla in alcune parti del sito ed elevata in altre. In tal caso, le matrici di determinazione della quota di rifiuti vanno applicate a ciascuna parte del sito. Se soltanto una o alcune superfici richiedono un risanamento a causa di effetti molesti, l’intero sito dovrà essere valutato e classificato come sito che necessita di un risanamento. Le misure di risanamento saranno successivamente adattate in funzione della fattibilità tecnica e della loro proporzionalità (v. A1.6), analogamente ai focolai di inquinamento responsabili di effetti dannosi.
Tali casi sono altresì tipici dei rifiuti di grandi dimensioni (ingombranti), che possono essere molto visibili anche in numero ridotto.