Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
molesti, mira comunque a contrastarli. Le basi legali seguono tuttavia una sistematica diversa.
4 Commento ai singoli articoli
Modifica dell’art. 2 cpv. 2 OSiti
Lettera a numero 1: il nuovo numero precisa la nozione di pericolosità per le persone, la loro salute e il loro ambiente naturale (acque sotterranee, acque superficiali, aria, suolo) secondo l’articolo 1 capoverso 1 LPAmb. Gli effetti dannosi sono determinati dal superamento dei valori di concentrazione dell’OSiti basati su dati tossicologici nei beni da proteggere, vale a dire le acque sotterranee, le acque superficiali, l’aria e il suolo. Questa modifica non comporta alcuna conseguenza sul trattamento dei siti inquinati, che avviene con successo già da anni.
Lettera a numero 2: vengono definiti gli effetti molesti causati da siti inquinati e viene introdotta la nozione di interferenza considerevole «con il benessere delle persone» quale condizione per la manifestazione di un effetto molesto. L’allegato A1 del presente rapporto esplicativo illustra la procedura da seguire per determinare la presenza di un effetto molesto e valutarne l’entità. Non è determinante la valutazione soggettiva da parte di un singolo individuo, bensì la valutazione degli effetti molesti da parte di un insieme di persone confrontabili.
Lettera a numero 3: come è il caso già attualmente, è sufficiente il «pericolo concreto» che tali effetti dannosi o molesti possano verificarsi affinché un sito inquinato sia considerato come sito che deve essere risanato.
Lettera b: per contro, per i parchi giochi e le aree verdi pubblici in cui i bambini giocano regolarmente ci si aspetta unicamente effetti dannosi e non effetti molesti. Del resto, l’inquinamento dei suoli dei parchi giochi può essere causato dalla presenza di prodotti chimici dispersi e non in primo luogo da rifiuti come nel caso dei siti inquinati. Tali inquinanti possono dare origine a effetti dannosi se il loro tenore supera il valore soglia definito nell’allegato 3 numero 2 OSiti. Gli effetti molesti causati da un sito inquinato derivano invece esclusivamente dalla presenza di rifiuti. Un sito inquinato dove si verificano effetti molesti a causa della presenza di rifiuti e utilizzato come parco giochi sarà esaminato conformemente agli articoli 2 capoverso 1 e all’articolo 2 capoverso 2 lettera a OSiti.
Modifica dell’art. 7 cpv. 3 OSiti
Il nuovo articolo 8a è menzionato in aggiunta all’articolo 8.