Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 28 pagine
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1 Situazione iniziale
La legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) ha lo scopo «di proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo» (art. 1 cpv. 1 LPAmb). Questo scopo è concretizzato con il risanamento dei siti contaminati nell’articolo 32c capoverso 1 LPAmb. L’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680) ha lo scopo di garantire il risanamento dei siti inquinati se tali siti sono all’origine di «effetti dannosi o molesti» oppure se esiste il pericolo concreto che detti effetti si producano (art. 1 cpv. 1 OSiti). La nozione di «effetti molesti» non è concretizzata. La necessità di risanare un sito contaminato è generalmente determinata dagli «effetti dannosi», ossia dal superamento dei valori di concentrazione di cui agli allegati 1–3 OSiti.
I riscontri pratici hanno fatto emergere numerose questioni concernenti l’applicazione sotto il profilo degli «effetti molesti», in particolare per i siti inquinati a contatto con acque superficiali. La necessità di risanare un sito inquinato situato in prossimità di un corso d’acqua, dove i rifiuti possono essere trascinati e dispersi nell’acqua, è attualmente valutata caso per caso sulla base dell’articolo 32c LPAmb e dell’aiuto all’esecuzione relativo a siti inquinati e acque superficiali (UFAM, 2020)1. I siti in cui vengono constatati effetti molesti sulle acque superficiali vengono così già regolarmente risanati sulla base di questo aiuto all’esecuzione, ma i riscontri pratici mostrano che per alcuni casi persistono incertezze riguardo all’applicazione.
Il 16 ottobre 2023 l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha inviato un questionario ai servizi cantonali dell’ambiente e agli uffici federali incaricati dei siti inquinati al fine di raccogliere il loro parere sulla necessità di concretizzare la nozione di «effetti molesti» nell’OSiti. Dai riscontri emerge che è necessario disporre di una base legale concreta nell’OSiti per un’applicazione della legge più univoca e uniforme, al fine di garantire la certezza e la chiarezza del diritto per la classificazione dei siti e la definizione degli obiettivi di risanamento in relazione agli effetti molesti.
L’UFAM ha perciò istituito un gruppo di lavoro, approvato dalla Conferenza dei capi dei servizi dell’ambiente della Svizzera, che riunisce rappresentanti dei Cantoni e degli uffici federali interessati e che ha il compito di definire e presentare esempi di casi tipici e di elaborare una modifica dell’OSiti. Il presente rapporto esplicativo è stato redatto in collaborazione con questo gruppo di lavoro.
2 Punti essenziali del progetto
Secondo l’articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. Secondo il messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale per l’inserimento nella Costituzione di un articolo 24septies (attualmente art. 74 Cost.) (6 maggio 1970, FF 1970 I 561), «[gli] agenti dannosi [sono] influssi che portano nocumento alla vita oppure alla salute fisica o psichica dell’uomo,
1 UFAM (ed.) 2020: Sites pollués et eaux de surface. Généralités et aide pour le traitement des sites pollués. UFAM, Berna. Pratica ambientale n. 2015, 60 pagg. (disponibile in francese e tedesco)