Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/124: Rapporto e avamprogetti relativi alla modifica del CP e del CPM concernente la responsabilità penale dei provider e le competenze della Confederazione per il perseguimento penale di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica · 32 pagine
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volta la legge. Due partecipanti alla consultazione24 sottolineano che il carattere tecnologicamente neutrale della nozione consente anche una soluzione differenziata sotto il profilo penale per quanto concerne coloro che partecipano alla gestione di una «rete di comunicazione elettronica».
Per altri partecipanti25, tale nozione indeterminata e ampia è per contro problematica e discutibile, poiché solleva delicate questioni legate all’interpretazione e alla delimitazione. Secondo loro, la rinuncia a vincolare la punibilità a una pubblicità dei contenuti non centra l’obiettivo e produce risultati non voluti dal legislatore. Infatti, in una rete locale chiusa non vi è pubblicità né avviene alcuna diffusione pubblica e pubblicazione di contenuti. Inoltre, la condizione del semplice legame con la rete di comunicazione elettronica non considera i diversi gradi di gravità dei reati commessi per il tramite di Internet. Non è inoltre chiaro quale debba essere l’importanza di una definizione completa dello strumento del reato in relazione alla comunicazione individuale e al segreto in materia di telecomunicazioni. Secondo la normativa proposta, il provider è tenuto a effettuare controlli del contenuto o a sporgere denuncia anche in caso di comunicazione individuale, che avviene ad esempio per e-mail o telefono. Un tale obbligo non è tuttavia conciliabile con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata nonché della sua corrispondenza epistolare, delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni (art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 n. 1 CEDU).
Alcuni partecipanti26 considerano problematica la delimitazione rispetto al diritto penale dei media, dato che i confini tra operatori dei media e utenti di Internet sono sempre meno netti. Il disciplinamento di cui agli articoli 27 segg. CP è definito inopportuno. La messa a disposizione di un’infrastruttura tecnica è un’attività fondamentalmente diversa dal fatto di procedere a una pubblicazione mediale. In ogni caso, in occasione della rielaborazione dell’avamprogetto si dovrà tenere maggiormente conto degli aspetti di politica e diritto dei media. Il diritto penale dei media non rappresenta un modello adeguato per il disciplinamento della responsabilità dell’hosting provider. L’equiparazione del provider al redattore è fondamentalmente sbagliata viste le funzioni e le responsabilità completamente diverse in seno all’impresa. Non è nemmeno giustificato punire, oltre al fornitore di contenuti, anche l’hosting provider, mentre nel diritto penale dei media la punibilità dell’autore esclude quella del redattore.
2. Articolo 27 AP-CP (Punibilità nelle reti di comunicazione elettronica)
2.1 Capoverso 1: applicazione delle disposizioni generali del CP a tutti i provider
Il Cantone ZH vorrebbe che l’articolo 27 AP-CP disciplinasse anche l’impunità dei network provider e dei cosiddetti telehousing provider27 e segnala che soltanto il capoverso 1 parla di «trasmissione, preparazione o messa a disposizione» mentre tutti
24 Cp, COLT.
25 JU, FR, Comintel, acin, economiesuisse, Orange, impressum, Swisscom, sunrise, SICTA, VSEI. 26 impressum, SIUG, UNIGE, VSP, VSEI, Orange.
27 Tali provider non hanno alcun influsso sui contenuti e non hanno la possibilità di effettuare controlli e operare un blocco «selettivo». Il network provider è responsabile soltanto della trasmissione o del trasporto delle informazioni; il telehousing provider, a differenza dell’hosting provider, non offre zone di memoria per contenuti di terzi, bensì soltanto l’infrastruttura fisica.