Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/124: Rapporto e avamprogetti relativi alla modifica del CP e del CPM concernente la responsabilità penale dei provider e le competenze della Confederazione per il perseguimento penale di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica · 32 pagine
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tiene che la punibilità dovrebbe risultare dalla pertinente fattispecie penale proponendo pertanto di eliminare, nel capoverso 1, il passaggio «mediante trasmissione, preparazione o messa a disposizione di informazioni».
2.2 Capoverso 2: delimitazione rispetto al diritto penale dei media
Per alcuni partecipanti alla consultazione31, il tenore e il campo d’applicazione del capoverso 2 non sono chiari e vanno pertanto elucidati. Il legame tra il capoverso 2 e l’articolo 27bis AP-CP è complicato. In particolare, non è chiaro quando un fornitore di contenuti è punibile secondo il capoverso 1 e in quali casi secondo il capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 27bis.
Il capoverso 2 è in contraddizione con l’obiettivo perseguito, ossia combattere più efficacemente la criminalità in rete, poiché esclude una punibilità per negligenza del provider. Occorre procedere a una chiara delimitazione rispetto al diritto penale dei media e precisare il campo d’applicazione del capoverso 2. Il redattore deve rispondere soltanto quando la pubblicazione è avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’autore. Se non è possibile individuare o tradurre dinanzi a un tribunale svizzero l’autore, il redattore ne risponde in via sussidiaria, e non per il reato in sé, bensì per non aver impedito la pubblicazione incriminata. La formulazione del capoverso 2 porta a concludere che il rinvio concerne soltanto il capoverso 3 del nuovo articolo 27bis, poiché soltanto in questo caso il redattore è punibile in quanto autore del reato.
La delimitazione rispetto al diritto penale dei media è problematica poiché i confini tra operatori dei media e utenti di Internet sono sempre meno netti. La revisione acquisterebbe maggior efficacia e chiarezza semplicemente escludendo l’applicazione del vigente articolo 27 CP ai reati commessi in rete.
Il capoverso 2 vuole impedire che gli hosting provider possano appellarsi alla responsabilità a cascata. Nella prassi ciò può comportare, in caso di dichiarazioni mediatiche via Internet, un influsso sulla prassi di pubblicazione di un media mediante pressioni sul provider.
Il capoverso 2 non convince nemmeno sotto il profilo della tecnica legislativa. Si parte dal presupposto che il rinvio del capoverso 1, che rimanda alle disposizioni generali, comprenda anche la responsabilità a cascata. Il capoverso 2 non ha pertanto senso e va soppresso. Se, ad esempio, un giornale on line pubblica un contenuto lesivo dell’onore, la responsabilità a cascata secondo l’articolo 27bis AP-CP deve valere per tutto il media interessato in quanto fornitore di contenuti. Il capoverso 2 ha senso soltanto nei casi in cui è possibile un’applicazione parallela del diritto penale dei media e della responsabilità dei provider. Dato che in ultima analisi ciò accade soltanto nel caso dell’hosting provider, il rimando nel capoverso 2 risulta al posto sbagliato e andrebbe disciplinato nel capoverso 3.
31 GE, acin, impressum, SUISA, SRG, sunrise, SIUG, UNIGE, economiesuisse, KD, VSP.