Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/124: Rapporto e avamprogetti relativi alla modifica del CP e del CPM concernente la responsabilità penale dei provider e le competenze della Confederazione per il perseguimento penale di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica · 32 pagine

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pone pertanto l’aggiunta seguente: «Chiunque intenzionalmente…». Werft22 ritiene sbagliato l’assunto secondo cui tale sapere è inerente alla tecnologia e propone pertanto l’allestimento, da parte dello Stato, di una serie di misure da adottare. Secondo ifpi, il concetto di «sapendo con certezza» va rielaborato sulla base della Direttiva sul commercio elettronico tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 1453.

Dal loro canto, altri partecipanti respingono la valutazione del carattere penale dei contenuti ospitati sul suo server da parte dell’hosting provider54, poiché una tale valutazione è e deve restare di competenza esclusiva delle autorità di perseguimento penale55. È inoltre inaccettabile che privati che non dispongono né delle necessarie conoscenze tecniche né della relativa competenza svolgano compiti spettanti alle autorità di perseguimento penale56. Altresì, non è possibile escludere che contenuti punibili in Svizzera siano ammessi all’estero57. Dato che l’hosting provider mette a disposizione dei propri clienti un sistema automatizzato, non può sapere quali informazioni si trovano sul suo server58. Orange si chiede chi debba garantire le misure organizzative legate a un tale disciplinamento. Per Orange, il sistema proposto equivale all’introduzione di una censura privata. Secondo alcuni partecipanti59, l’hosting provider dovrebbe essere obbligato a impedire un ulteriore impiego soltanto quando riceve l’informazione da un’autorità di perseguimento penale.

Infine, vista l’enorme quantità di dati esistente, un gruppo di partecipanti alla consultazione60 respinge l’obbligo di controllare i contenuti. Per SWISSFILM e GARP un tale obbligo di sorveglianza dovrebbe essere accompagnato da misure di diritto amministrativo. Per il Cantone TI, l’hosting provider è tenuto a verificare le segnalazioni in merito a contenuti punibili e a intervenire se dovesse essere confermata la presenza del materiale illecito. Il Cantone JU e acin ritengono che la condizione del «sapere con certezza» possa indurre gli hosting provider a non effettuare alcun controllo in modo da evitare di sapere con certezza. Di conseguenza, contenuti punibili continuerebbero a essere messi a disposizione senza che l’hosting provider possa essere chiamato a rispondere penalmente.

2.322 Omissione punibile di intervenire per impedire l’impiego di informazioni illegali

Per due partecipanti61, l’introduzione di un tale reato di omissione è in contraddizione con la dottrina penale, dato che l’hosting provider non svolge una funzione di garante e non crea nemmeno particolari fonti a rischio; inoltre, l’articolo 25 CP (Complicità) consente già di sanzionare l’hosting provider che, pur sapendo di aver messo a disposizione un’informazione punibile, non interviene per impedire l’impiego di tale informazione62. Per acin è discutibile limitare la responsabilità penale dell’hosting pro-

53 Cfr. nota a piè di pagina 30.

54 AI, SVP, COLT, eBay, GARP, sunrise, SWITCH, SwissBanking, Swisscable, SWISSFILM, VSKB, sgv, VSEI.

55 SVP, COLT, eBay, SWITCH, Orange, sunrise, sgv, VSEI.

56 AI, SVP, eBay, sunrise, Swisscable.

57 AI, sgv, VSEI, sunrise.

58 GE, Swisscom.

59 COLT, economiesuisse, KD, MCI, Swisscom, SWITCH.

60 AI, TI, SVP, cablecom, GARP, Orange, SWISSFILM.

61 Orange, sunrise.

62 cablecom, Orange.