Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/124: Rapporto e avamprogetti relativi alla modifica del CP e del CPM concernente la responsabilità penale dei provider e le competenze della Confederazione per il perseguimento penale di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica · 32 pagine
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gli altri capoversi si riferiscono unicamente al fornitore di contenuti, all’hosting provider e al fornitore d’accesso. Anche SIUG è di questo avviso, sottolineando la necessità di una delimitazione chiara tra provider di contenuti e provider tecnici. Inoltre, l’avamprogetto tralascia del tutto le attività criminali vere e proprie specifiche alla rete28. I Cantoni AR e NE ritengono che tra i provider vi siano numerose forme intermedie e miste da cui risulterebbero dunque problemi di attribuzione. Per il Cantone GR, tale avamprogetto rende difficile definire la responsabilità del gruppo di autori che mette a disposizione informazioni di terzi. In tale contesto, il Cantone TI si chiede quali sarebbero gli autori puniti come hosting provider in caso di reati commessi per il tramite di sms o mms. Nel contempo, rileva che le versioni italiane degli articoli 27 e 322bis AP-CP sono poco comprensibili.
Il Cantone BE, pur accogliendo positivamente il capoverso 1, predilige tuttavia la versione della commissione peritale «Criminalità in rete»29, che è più snella e completa, poiché non rinvia soltanto alle regole generali relative agli autori del reato e alla partecipazione, bensì a tutte le disposizioni generali della Parte generale del CP.
Acin, non vedendo che cosa ci sia di nuovo nel capoverso 1, ne chiede dunque lo stralcio.
AudioVision, SWISSFILM, VIW e GARP si aspettano che la presente revisione elimini le zone grigie e chiarisca la responsabilità nei casi in cui beni giuridici come i diritti d’autori sono violati sistematicamente e in massa, come ad esempio nelle reti di file sharing. Secondo loro, la legge deve eliminare lo stretto legame accessorio tra il gestore di file sharing e un reato principale. Dal materiale deve risultare che la preparazione e la messa a disposizione di informazioni, rendendo accessibili i contenuti non autorizzati, includono anche la violazione del diritto d’autore. La legge deve inoltre sancire il principio secondo cui la punibilità non dipende soltanto dalla natura, bensì in primo luogo dalla funzione del provider.
SWISSFILM chiede di definire, perlomeno nel messaggio, il concetto di «informazioni» di cui al capoverso 1.
Per COLT e ifpi, il capoverso 1 non definisce chiaramente a quali condizioni i servizi forniti da fornitore d’accesso e hosting provider sono o non sono punibili in caso di preparazione e trasmissione dei dati relativi al contenuto. È pertanto opportuno procedere a una relativa definizione ai sensi della Direttiva sul commercio elettronico30.
Nel capoverso 1, ifpi critica il principio secondo cui le disposizioni generali del CP si applicano se un reato è commesso mediante reti di comunicazione elettroniche. Secondo il capoverso 1, il reato consiste nella preparazione, messa a disposizione o trasmissione di informazioni. Per ifpi, il concetto di «trasmissione» non è chiaro. Ri-
28 Ad es. phishing, nel quale gli utenti sono invitati a inserire le loro password in pagine falsificate o il cosiddetto SMTP harvesting, in cui vengono ricercati sistematicamente indirizzi mail validi presso un determinato mail server, ostacolando in tal modo il traffico regolare presso i mail server interessati.
29 Rapporto della commissione peritale «Criminalità in rete» del Dipartimento federale di giustizia e polizia, giugno 2003, pag. 90 seg., consultabile all’indirizzo http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/kriminalitaet/gesetzgebung/netzwerkriminalitaet.Par.0008.Fil e.tmp/ber-netzwerkkrim-i.pdf.
30 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»; GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1), consultabile all’indirizzo: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:IT:HTML.