Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/124: Rapporto e avamprogetti relativi alla modifica del CP e del CPM concernente la responsabilità penale dei provider e le competenze della Confederazione per il perseguimento penale di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica · 32 pagine
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dati raccolti nel corso di prime indagini ed essere in grado di trasmettere alle autorità cantonali di perseguimento penale un rapporto che notifica l’indizio di reato e le persone sospettate. Questa procedura consentirebbe un’adeguata distribuzione degli oneri e dei costi fra la Confederazione e i Cantoni.
Nove Cantoni108 auspicano che, per mezzo di prime indagini, la Confederazione registri centralmente i dati e, dopo aver effettuato una prima analisi, proceda all’assegnazione dei casi.
Secondo il Cantone AG e SKG, la Confederazione dovrebbe trasmettere i casi ai Cantoni soltanto quando gli elementi di prova trovati in possesso delle persone sospette sono stati messi al sicuro e in gran parte analizzati.
SGV e VSEI auspicano un’ampia centralizzazione del perseguimento penale che non intacchi tuttavia le competenze cantonali in materia.
I Cantoni FR, JU, nonché COMAMAL, impressum e HSW sono di principio favorevoli alle possibilità d’indagine della Confederazione durante una prima fase, tuttavia non nella forma proposta. I Cantoni FR, JU e COMAMAL ritengono che, qualora non sia ancora stato determinato il Cantone competente, sarebbe in ogni caso opportuno che la Confederazione svolgesse le prime indagini pressanti anche quando il reato non è stato commesso con l’ausilio di reti di comunicazione elettronica109. Essi sono dell’opinione che la Confederazione debba proseguire le proprie indagini fino a quando è in grado di fornire alle autorità cantonali di perseguimento penale un rapporto che notifica l’indizio di reato e le persone sospettate.
Impressum rinvia invece al principio di sussidiarietà e auspica che le competenze d’indagine della Confederazione siano applicate soltanto se i Cantoni non istituiscono in tempo utile un organo intercantonale che garantisca la necessaria coordinazione.
Il Cantone BE esprime un’opinione ambivalente sul disciplinamento delle competenze proposto. Ha l’impressione che si crei, di fatto, una nuova competenza federale, senza che sia detto esplicitamente; ritiene anche poco chiara la formulazione «…e se non è ancora stato determinato il Cantone cui compete il perseguimento penale…»; inoltre osserva che si è tenuto costantemente conto delle esperienze effettuate durante l’operazione «Genesis» e che pertanto è già stato possibile risolvere del tutto o in parte alcuni problemi. L’avamprogetto comporta tuttavia il vantaggio di fornire all’attività inquirente delle autorità federali una chiara base legale.
Alcuni partecipanti alla consultazione110 sono contrari a ulteriori competenze d’indagine della Confederazione. Per DJS è poco opportuno assegnare alla Confederazione singole competenze in materia di perseguimento penale poco prima dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale svizzero unificato. SSPD, Pro Juventute, KD e VIW ritengono insufficienti le competenze della Confederazione proposte (cfr. n. 3.).
108 LU, OW, ZG, SO, BS, BL, AR, SG, TG.
109 NE è dello stesso parere (senza tuttavia essere contrario all’art. 344 cpv. 1 AP-CP proposto), HSW ne esprime uno simile.
110 DJS, SKG, Pro Juventute, KD, UNIGE, UNIL, VIW.